IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ?!?!


CORTE DI CASSAZIONE: LA SUPREMA CORTE

ART. 25, II COMMA, DELLA COSTITUZIONE: NESSUNO PUO' ESSERE PUNITO SE NON IN FORZA DI UNA LEGGE CHE SIA ENTRATA IN VIGORE PRIMA DEL FATTO COMMESSO.

La Corte di Cassazione, su interpretazioni giuridiche contrastanti o abnormi, detta le linee guida di principi e valori uniformi, condivisi dal senso comune e in rispetto della carta costituzionale.

In questa funzione essa tende, invece, non a fare giurisprudenza, ma addirittura a fare prassi avente valore ed effetto di norma giuridica di ambito prettamente politico e legislativo.

Il caso più esemplare è l’istituto del “CONCORSO ESTERNO ALL’ASSOCIAZIONE MAFIOSA”: norma applicata, ma inesistente.

La dottrina maggioritaria, alla luce del dato testuale emergente dall’art. 416 bis c.p., ha sempre ritenuto che a qualificare una determinata condotta come “partecipativa interna e necessaria”, distinta da quella “concorrente esterna ed eventuale”, contribuissero due elementi qualificanti: il primo, oggettivo, individuabile nel requisito della permanenza nella illicita societas, ossia nello stabile inquadramento del soggetto agente nell’organizzazione criminale, circostanza desumibile da indici fattuali esteriori e oggettivamente accertabili; il secondo, meno agevole a verificarsi, ravvisabile nell’elemento psichico che sorregge la condotta del soggetto partecipe dell’associazione, dato dalla commistione di due elementi soggettivi coessenziali, ossia il dolo generico di aderire al programma tracciato dall’associazione e il dolo specifico di contribuire, fattivamente, a realizzarlo.

Più o meno unanimemente la giurisprudenza di legittimità ha delineato l’elemento oggettivo del concorso esterno ripercorrendo gli iter argomentativi propinati dalla dottrina maggiormente condivisa, volti a descrivere il ruolo del compartecipe interno e a rendere desumibile a contrario la figura del concorrente esterno: nella pronuncia a Sezioni Unite n. 16 del 28.12.1994 (sentenza Demitri) la Corte di Cassazione sottolinea la diversità di ruoli tra partecipazione all’associazione e concorso eventuale materiale, attribuendo ai soggetti “intranei” alla societas sceleris una posizione determinante nella “fisiologia” dell’associazione - fornendo gli stessi un apporto quotidiano o comunque assiduo, insostituibile o quantomeno agevolante, alla realizzazione dei fini associativi – e ai soggetti “extranei” un ruolo sostitutivo, non sorretto dalla volontà di far parte dell’associazione, ma asservito a quest’ultima nei momenti di “fibrillazione” o vuoti temporanei che fanno entrare la societas in una fase patologica.

La Corte di Cassazione, nella sua impropria attività  normativa, tuttavia, è, anche, contraddittoria nelle pronunce Sezionali. Da qui l'intervento necessario delle Sezioni Unite. Non è raro, comunque, trovare contraddittorietà, addirittura, nelle stesse decisioni delle Assise più alte.

Inoltre, le sentenze della Corte di Cassazione, spesso, possono apparire “stravaganti”, dando vita a discussioni e polemiche pubbliche.

C'è quella per cui "ANNA MARIA FRANZONI UCCISE IL FIGLIOLETTO SAMUELE CON RAZIONALE LUCIDITA'", (31456/08), confermando 16 anni di reclusione, che sono tanti se si è innocenti, ma condannati senza prove, e sono pochi se si è colpevoli di un efferato delitto.

C’è quella per cui “IL MOBBING” non è reato, (33624/07).

C’è quella per cui  “LO STUPRO E’ CONSENZIENTE” se s’indossano jeans stretti, (1636/99), oppure  non è stupro se all’inizio “C’E’ CONSENSO”, (24061/06), oppure quella secondo cui una ragazzina stuprata di 13 anni “SOFFRE MENO SE NON E’ VERGINE”, (6329/06), oppure quella che afferma "SI POSSONO TOCCARE LE COLLEGHE, SE FATTO SENZA «INTENTI LIBIDINOSI» (30969/09).

O quella per cui “IL RASTA E' LEGITTIMATO A FUMARE MARIJUANA", in quanto favorisce la contemplazione e la preghiera, ( 28720/08), ovvero "SI PUO' COLTIVARE MARIJUANA A SCOPO ORNAMENTALE", (40362/07), o "SI PUO' COLTIVARE MARIJUANA PER USO PERSONALE", (17983/07), o "NON PUO' ESSERE CONDANNATO CHI COLTIVA PIANTE DI MARIJUANA NON ANCORA MATURE", perché le foglie non hanno prodotto alcun principio attivo di sostanza stupefacente (1222/2009).

O quella per cui “NON SI POSSONO FARE GLI SCONGIURI, TOCCANDOSI I GENITALI”, in quanto manifestazione di mancanza di costumatezza ed educazione,( 8389/08).

O quelle per cui "SI PUO' DARE DEL BUFFONE AD UN POLITICO", (19509/06), o "SI PUO' DIRE VAFFANCULO A QUALCUNO", (27966/07), o "SI PUO' DIRE NEGRO DI MERDA", (8475/06), o "SI PUO' DIRE FATTI I CAZZI TUOI", (2695/05), mentre "NON SI PUO' DIRE “AZZECCAGARBUGLI A QUANCUNO” (32577/07), o "NON SI PUO' DIRE NON CAPISCI UN CAZZO", (31388/08); o  “NON SI PUO' DIRE CHE CAZZO CI STAI A FA QUA DENTRO", (42064/2007); o "NON SI PUO' DIRE SEI UN CAZZO PIENO D'ACQUA", (15503/2004).

O quelle per cui "SI PUO' DARE DEL FASCISTA AD UN POLITICO", ma "NON PUOI DARE DEL FASCISTA AD UN PRIVATO CITTADINO", (29433/07).

O quella per cui “IL CARABINIERE NON PUO’ AVERE L’AMANTE”, (24414/08).

O quella secondo la quale il “MARITO ISLAMICO PUÒ PICCHIARE LA MOGLIE CRISTIANA”, ma solo sporadicamente e in un momento di rabbia, (40789/06), mentre è reato di maltrattamento "SE SI REAGISCE AL COMPORTAMENTO AGGRESSIVO DELLA MOGLIE", (35862/08).

O quella per cui "SI PUO' SVERGOGNARE LA MOGLIE ADULTERA", (8097/07), ma "NON SI POSSONO RACCOGLIERE LE PROVE DEL SUO TRADIMENTO", con pedinamenti a piedi da parte del marito (7765/06) o del cognato o di altri (29495/08), o con pedinamenti in auto (2113/08), o con cimici nel telefono di casa (19368/08). O quella per cui il marito tradito "PUO' OFFENDERE IL RIVALE, AMANTE DELLA MOGLIE, MA SOLO SE PROVOCATO"(39236/2008). O quella per cui "IL TRADIMENTO E' MENO GRAVE SE IL MARITO HA NASCOSTO DI NON POTER AVERE FIGLI, ANCHE SE LEI E L'ALTRO SONO STATI SORPRESI DAL MARITO PROPRIO NEL LETTO CONIUGALE" (6697/2009). O quella che SE IL MARITO INSULTA LA SUOCERA (ASSENTE), DOVRA' RISARCIRE LA MOGLIE (35874/2009).

O quella per cui “E’ DISONOREVOLE IL SESSO TRA GAY”, (7280/07), oppure "E' VIETATA L'ESPULSIONE DEGLI IMMIGRATI GAY", (2907/08).

O quella per cui non è reato “OCCUPARE UNA CASA POPOLARE”, (35580/07).

O quella per cui è reato dire ad uno studente impreparato: " IO TI BOCCIO", (36700/08), in quanto incute forte timore e lede la sua libertà morale, ma non è reato ingiungere a qualcuno “SE NON VE ANDATE VIA VI PRENDO TUTTI A CALCI IN CULO. TU RIENTRA IN QUEL MONDEZZAIO DI CASA TUA, MALEDUCATO, FIGLIO DI BAGASSA” (32179/09).

Ecc., ecc., ecc..

DR ANTONIO GIANGRANDE, PRESIDENTE ASSOCIAZIONE CONTRO TUTTE LE MAFIE

Naturalmente, il tutto non deve essere rimbrottato. Per averlo fatto, il Procuratore Generale di Ancona, Gaetano Dragotto, in seguito alle ritorsioni subite lascia la magistratura: «perché combatto contro gli svarioni giudiziari».

Su un blog anonimo metteva alla berlina le sentenze impresentabili. E per un titolo impresentabile il Csm non lo ha confermato procuratore generale di Ancona. A dispetto del parere unanime e altamente positivo inviato al Csm dal consiglio dei colleghi del suo distretto. Per questo Gaetano Dragotto lascia la magistratura. Questione di stile è la motivazione che avrebbe spinto il plenum a silurarlo. A causa di un doppio senso, utilizzato per bacchettare una collega (non nominata) che sbagliava i calcoli delle attenuanti e delle aggravanti regolati dall’articolo 69. Ma lui si difende: «Il blog era riservato a pochi amici. Era anonimo come le sentenze. Virgolettava solo alcune perle. Come la sentenza di un collega della Cassazione sul barista che serve detersivo per lavastoviglie nell’acqua minerale. Stabilisce che se il liquido è puro il barista non è punibile, se diluito sì: per contraffazione. Se il cliente morisse sarebbe omicidio colposo. E il primo presidente della Cassazione e il pg hanno votato contro la mia riconferma», dice, amareggiato, Dragotto.

Contro gli svarioni giudiziari dei colleghi aveva combattuto a lungo, dando anche giudizi negativi in sede di valutazione. «Non avevo ottenuto nulla se non voci di una mia presunta cattiveria. Per difendermi avevo creato quel blog per gli amici. E ridevamo dei pasticci scritti nelle sentenze ». Come quella sulla «prostata salvifica». L’aveva fatta franca un maniaco che aveva mostrato la sua virilità a una bimba ferma in auto con il finestrino aperto, giacché il giudice aveva attribuito l’esibizione alla impossibilità di «trattenersi dall’urinare». Senza domandarsi perché non si fosse allora rivolto verso il muro. Oppure le attenuanti generiche, concesse a un senegalese «perché l'imputato è africano e l'Africa è povera ». O quella nella quale il computo di un terzo della pena di tre mesi faceva sempre tre mesi. E infine quella della giudice che applicava male l’articolo 69. «Lei deve essersi riconosciuta, forse avvertita da qualche collega, si è offesa per il titolo sarcastico e ha avvertito il Csm» racconta Dragotto. Ma la preistruttoria per incompatibilità ambientale a causa della caduta di stile si è subito chiusa. Ed è finita lì.  Da tempo si maceravano nella ricerca dell’autore delle sferzanti battute con cui venivano liquidate condanne e assoluzioni incongruenti, assurde, talvolta al limite della barzelletta. Come definire diversamente quella intitolata: «Il giudice immaginifico»? Spiegava il blogger: «Per motivare una sentenza di condanna, un giudice di chiara fama usa la seguente espressione: “Va rilevato che la narrazione dei fatti fornita da Tizio (la parte offesa) trova sostanziale riscontro nelle oculari, concordi e disinteressate deposizioni testimoniali di Caio (il teste). Quando si dice occhi parlanti...”». 

Al Csm vennero esaminate altre pratiche intestate a Dragotto. La prima: la sua domanda per ottenere l’incarico di avvocato generale dello Stato. Respinta, nonostante il vasto curriculum del pg. La seconda: un’altra candidatura, questa volta alla nomina di presidente di sezione del tribunale di Grosseto. Respinta. La terza: la riconferma quadriennale alla procura generale della Corte d’appello di Ancona.  sappiamo anche questa com’è finita. A questo punto, il blogger in toga sbatte la porta. Lascia la magistratura e avvia le pratiche per la pensione, fra le ostentate manifestazioni di solidarietà di alcuni colleghi e la mascherata esultanza di altri. C’è da scommettere che non sentirà la sua mancanza quel giudice che con una singolare sentenza ha imposto al marito separato l’assegno di mantenimento, oltre che per la moglie, per la figlia morta. E conclude: «C’è chi mi ha consigliato di fare ricorso. Ma come potrei continuare a fare il magistrato con le mani legate dietro la schiena?».

http://www.corriere.it/cronache/09_luglio_03/procuratore_blogger_ancona_piccolillo_ba12a380-679a-11de-8836-00144f02aabc.shtml

http://www.lastampa.it/redazione/cmsSezioni/cronache/200907articoli/45132girata.asp