




CARE ISTITUZIONI ITALIANE, IL RISPETTO SI MERITA, NON SI PRETENDE !!!
ISTITUZIONI, LEGALITA' E MORALITA'
Furti ovunque. Anche in Parlamento che, da quanto si è saputo, non è affatto un luogo sicuro. Anzi! L'ultimo furto ha dell'incredibile. E' l'ex deputata Elisa Pozza Tasca a denunciare la scomparsa della sua pelliccia di visone da seimila euro. Lo scrive il quotidiano La Stampa del 13 dicembre 2008.
Già nel 2003 Pierferdinando Casini decise di fare incatenare gli oltre duemila computer per evitare sparizioni. Nel 2008 sono 26 i furti denunciati avvenuti all'interno del Palazzo. Un giornalista ricorda che gli è bastato dimenticare il telefonino in bagno per 5 minuti e questo aveva già preso il volo. Andò a denunciare il furto alla polizia interna e la risposta dell'agente fu: "Dottò, neanche quando stavo alla narcotici ho visto le cose che vedo qua".
Vittime dei topi del Palazzo furono anche Paolo Buonaiuti e gli uffici dell'Udc. Quanto alle telecamere nel Palazzo questa possibilità è sempre stata respinta dagli onorevoli per motivi di privacy. Incredibile ma vero, il risarcimento per loro esiste sempre. Sono 600 euro che vengono corrisposti sulla parola. E così le denunce sono sempre di più.
A questo punto mi pare che il titolo di “LIBERO” sia già abbastanza chiaro: Onorevoli ladri e drogati. L’editoriale di Vittorio Feltri del 14 dicembre 2008 è una sciabolata al sistema. “Poi ci aspettiamo una sana amministrazione. Bella pretesa. – dice Feltri - In un Parlamento in cui si annidano tossicodipendenti e furfanti di mano lesta è del tutto normale non succeda niente di buono. Come è normale che nel Paese, di conseguenza, si coltivino la diffidenza nei confronti del Palazzo e addirittura l’antipolitica. Circa un anno fa i reporter delle Iene, programma televisivo berlusconiano e di successo, ricorrendo a mezzucci e sotterfugi riuscirono a dimostrare (inequivocabilmente) la tendenza dei deputati a usare ed abusare di sostanze stupefacenti. Stupefacenti almeno quanto le reazioni dei medesimi deputati i quali la misero giù tanto dura (sollevando polemiche sul fatto di essere stati “spiati” e colti col naso nella polverina) da costringere l’emittente a non mandare in onda il servizio galeotto in cui, tra l’altro, si dimostrava - attraverso le risposte (...) (...) a onorevoli quiz - l’ignoranza abissale dei cosiddetti rappresentanti del popolo. L’ex presidente Casini fu l’unico leader eccentrico rispetto alla bolgia conformistica: organizzò, per chi avesse voluto sottoporvisi, un esame anticoca a Montecitorio. Risultato, la maggioranza qualificata dell’assemblea (oltre il 75 per cento) ignorò la provocazione evitando con cura di farsi analizzare.”
http://www.cronacaqui.it/mobile/view/16465
http://www.libero-news.it/articles/view/429321
ENNESIMO RICORSO AL GOVERNO, INVIATO PER CONOSCENZA AI 630 DEPUTATI, AI 320 SENATORI, AI 72 PARLAMENTARI EUROPEI
RISULTATO: LETTERA MORTA
-----------
SIG.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SIG. MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, DELL'INTERNO, DELLA FUNZIONE PUBBLICA, DEL LAVORO, DEI GIOVANI, DEI RAPPORTI CON LE REGIONI
E’ VERGOGNOSO, NON OTTENERE GIUSTIZIA
Giangrande Antonio, nato ad Avetrana (TA) il 02/06/1963 ed ivi residente alla via Manzoni 51.
Tel. 0999708396. Cell. 328.9163996
Presidente dell’Associazione Contro Tutte Le Mafie;
autore del libro “L’Italia del trucco, l’Italia che siamo” ;
ha svolto l’attività forense per ben 6 anni;
da 11 anni vittima di bocciature ritorsive al concorso forense, nonché perseguito per aver dato notorietà alle interrogazioni parlamentari riguardanti gli insabbiamenti delle denunce presentate nel distretto della Corte d’Appello di Lecce.
PREMESSO CHE
il 16, 17, 18 dicembre 2008 ha partecipato alla prova scritta del concorso forense presso la Corte di Appello di Lecce;
il 26 marzo 2009 la commissione presso la Corte di Appello di Reggio Calabria si è riunita per la correzione dei 3 elaborati: IN FORMA ILLEGITTIMA;
il 24 giugno 2009 (dopo 3 mesi) si sono pubblicati i risultati: giudizio identico negativo, 25, 25, 24;
il 3 luglio 2009 si visionano i compiti, i verbali e i criteri di correzione: SI OTTIENE PROVA CHE I COMPITI NON SONO STATI LETTI E CORRETTI E IL GIUDIZIO RESO E’ FALSO;
l’8 luglio 2009 si presenta istanza di ammissione al gratuito patrocinio con gli allegati probatori presso la Commissione del Tar di Lecce per poter presentare ricorso al TAR per manifesta irregolarità dei giudizi, su contestazioni accolte da ampia giurisprudenza amministrativa;
il 7 agosto (dopo un mese e a pochi giorni dalla decadenza del ricorso) si riceve diniego dalla Commissione: MANCA IL FUMUS;
il 12 agosto 2009 si presenta esposto penale ed amministrativo per fax e posta elettronica con gli allegati probatori ai vari uffici competenti di:
Presidenza della Repubblica, quale capo del CSM;
Presidenza del Consiglio dei Ministri (vari uffici fax 0667793289, 0667793578, 0667795441, 0667793543, 0667796571, 0658492087, 063236210, 0647887878, 0668997064, 066795807, 066797428, 066791131, 0667795049, 066794569, 066798648, 0667796569);
Ministero della Giustizia (vari uffici fax 0668852864, 0668897418, 0668897768, 0668897394, 0668897523, 0668892770, 0668897350, 0668892671, 0666165680, 0666162817, 0668897951, 0666598265, 0668897519, 0668897538, 0668891493);
Ministero degli Interni e sottosegretario Alfredo Mantovano (vari uffici fax 0646549832, 064741717, 0646549599, 0646549815, 064814661, 0646549725, 0646549415);
Ministero della Funzione Pubblica (vari uffici fax 0668997188, 0658324118, 0668997428, 0668997060, 0668997320);
Ministero del lavoro ( vari uffici fax 064821207, 0648161441, 0659945301, 0648161558);
Ministero dei giovani (vari uffici fax 0667796679, 0667795715, 0667792516, 0667792039, 0667792041, 0667792376);
Ministero Pari opportunità fax 06 67792471;
Ministro Raffaele Fitto per i rapporti con le regioni (vari uffici fax 0667794447, 066795500, 0667794078);
Presidenti di Camera e Senato; Commissioni Giustizia di Camera e Senato; Direzione Nazionale Antimafia; Antitrust; Consiglio Superiore della Magistratura; Consiglio Nazionale Forense; Consiglio di Stato; Avvocatura dello Stato; Corte dei Conti; Procura Generale ed ordinaria di Lecce, Taranto, Bari, Potenza, Catanzaro, Reggio Calabria; Prefettura di Lecce e Taranto; Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce e Taranto.
RISULTATO: TUTTO LETTERA MORTA.
DOMANDA: E’ PIU’ SCANDALOSO L’ABUSO O L’OMISSIONE ?!?!
Tanto premesso si chiede alla S.V. di intervenire in questa vicenda, per mezzo di una interrogazione agli uffici interessati.
Le competenze amministrative ed istituzionali sono varie: impedimento alla difesa; impedimento al lavoro, specie giovanile; impedimento alla libera concorrenza ed al libero accesso professionale; impedimento alla pari opportunità; commissione di reati in procedimenti concorsuali ministeriali; impedimento all’attività di un sodalizio riconosciuto dal Ministero dell’Interno; abusi ed omissioni; ecc.
Giusto per sapere se merito giustizia e per non vergognarmi di essere italiano.
Mi dispiace che in Italia il problema non abbia l’attenzione che merita, solo perché ritengo non dignitoso adottare forme estreme di protesta. O forse perché sono sottovalutate le mie segnalazioni. Si pensi, per esempio, che per quello forense, in Italia, presso tutte le sedi di Corte di Appello, ci sono circa 40.000 candidati all’anno e solo il 30 % di loro ottiene l’abilitazione, oltretutto senza merito.
Il concorso notarile o giudiziario non è diverso.
Il far passare il sottoscritto per mitomane o pazzo, condannandolo all’indigenza, non disobbliga l’autorità adita ad un doveroso riscontro. Sempre che si sia in un paese civile e giuridicamente avanzato.
Dr Antonio Giangrande
RICORSO ALLE ISTITUZIONI CONTRO GLI INSABBIAMENTI
Egregio sig. Presidente della Repubblica,
egregi sig. Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro della Giustizia,
a Strasburgo, la Corte Europea dei Diritti Umani ha aperto un procedimento, n. 11850/07, GIANGRANDE contro ITALIA, per l’insabbiamento di 15.520 (quindicimilacinquecentoventi) denunce penali e ricorsi amministrativi.
La maggior parte di questi insabbiamenti è avvenuta presso le Procure della Repubblica di tutta Italia.
L’istante, sottoscritto dr Antonio Giangrande, è presidente della "Associazione contro tutte le Mafie", ONLUS, iscritta presso la Prefettura di Taranto nell’elenco delle associazioni antiracket ed antiusura, inserita nel Comitato Provinciale di Solidarietà per le vittime dell’usura e del racket, partecipante al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Tenuta in debita considerazione dalle più alte Istituzioni nazionali ed europee, così come da centinaia di cittadini italiani, che ad essa si rivolgono.
Si rileva, non solo l’immenso numero di procedimenti fondati e provati, a cui nulla è conseguito, pur con obbligo di legge, ma, addirittura, spesso e volentieri, colui il quale si era investito della competenza a decidere sulla denuncia penale, era lo stesso soggetto ivi denunciato o esposto. Da qui scaturiva naturale richiesta di archiviazione, prontamente accolta, ancorché non comunicata per impedirne l’opposizione.
Ogni tentativo di coinvolgere le istituzioni italiane preposte ha conseguito ulteriore insabbiamento.
L’ufficio per gli affari giuridici della Presidenza della Repubblica, 197/06, il 28/06/2006, pur essendo il Presidente della Repubblica anche presidente del CSM, comunica che ha richiesto notizie al CSM. Da allora tutto lettera morta.
Il CSM, organo di controllo dei Magistrati, più volte interpellato, comunica che non può censurare i comportamenti dei magistrati, lasciando questi, di fatto, liberi di adottare i comportamenti ritenuti, dai loro interessi, più opportuni, senza timore di istanze di censure o di atti impugnativi, il cui esito si palesa scontato.
Il Gabinetto del Ministero della Giustizia, 201/4244, il 25/01/2006, riferisce che è ancora in corso l’ordinaria istruttoria per gli esposti precedenti. Da allora sembra che, da anni, l’istruttoria sia ancora aperta, senza soluzione di continuità.
Tutti i Parlamentari, interpellati, hanno pensato bene di dare nessun riscontro, meritando la nomea di essere lontani dagli interessi e dalle aspettative del cittadino.
Tutto ciò è allucinante se si rapporta il numero degli insabbiamenti su indicato a quello dei professionisti esercenti, delegati dai cittadini alla tutela dei diritti, ed alla consistenza delle innumerevoli problematiche sociali, che pur sottaciute ed impunite, sono ben esistenti.
In conclusione chiedo a voi:
cosa c’è di onorevole per le Istituzioni Italiane nell’insabbiare ogni tentativo di tutela dei diritti del cittadino, sol perché lede gli interessi dei poteri forti ?!
cosa c’è di lodevole per le Istituzioni Italiane nell’impedire in tutti i modi al sottoscritto di continuare nella sua opera in difesa degli indifesi, nello screditarlo nella sua reputazione e nel condannarlo alla disoccupazione e all’indigenza con tutta la sua famiglia, fino ad impedirgli da 9 anni l’esercizio della professione forense, ed ogni altra occupazione, e la fruizione associativa ONLUS del 5 x 1000, pur avendone tutti i requisiti. La regolare istanza di iscrizione all’elenco dei fruitori ONLUS è avvenuta con prot. 07032440283602153.
Con ossequi
Dr Antonio Giangrande Presidente “Associazione contro tutte le Mafie”
RICORSO MINISTERIALE CONTRO GLI INSABBIAMENTI
Illustre Presidente del Consiglio dei Ministri,
Illustre Ministro della Giustizia,
tenga conto che
il Dott. Antonio Giangrande, da Presidente nazionale dell’Associazione Contro Tutte Le Mafie, iscritta presso la Prefettura di Taranto, con sede in Avetrana (TA), alla via Piave, 127, e da Presidente di Taranto dell’Associazione Nazionale Praticanti ed Avvocati, dal 10 aprile 2001 ad oggi, ha interpellato il Ministero della Giustizia per ben 29 volte, chiedendo la verifica dell’operato degli Uffici Giudiziari di Taranto, Potenza e Bari circa gli insabbiamenti delle denunce presentate.
Per posta: il 10/04/2001, il 23/04/2002, il 27/05/2002, il 26/09/2003, il 22/04/2004.
Per fax: il 26/09/2002, il 23/10/2002, il 09/02/2003, il 28/07/2003, il 06/11/2003, il 22/01/2004, il 05/04/2004, il 04/06/2004, il 31/07/2004, il 02/08/2004, il 15/01/2005, il 4-8/02/2005, il 11/02/2005, il 16/05/2005, il 09/01/2006, il 01/02/2006, il 18/05/2006, il 15/06/2006, il 22/06/2006, il 10/08/2006; il 07/09/2006.
Per E-mail il 23/10/2002, il 31/01/2005, il 23/08/2005, il 18/05/2006.
Altresì, tenga conto che
il Dott. Antonio Giangrande, Presidente Nazionale dell’Associazione Contro Tutte Le Mafie, iscritta presso la Prefettura di Taranto, con sede in Avetrana (TA), alla via Piave, 127, dal 2 agosto 2004 ad oggi, ha interpellato il Ministero della Funzione Pubblica per ben 8 volte, chiedendo la verifica dell’operato degli Uffici Ministeriali interpellati circa gli insabbiamenti dei ricorsi presentati.
Per posta: il 24/02/2005.
Per fax: il 02/08/2004, il 24/02/2005, il 16/05/2005.
Per E-mail il 09/08/2004, il 24/02/2005, il 23/08/2005, il 18/05/2006.
Consideri che
il Presidente della Repubblica, U.G. 551/2003 prot. SGPR 25/02/2003 0022081 P, UAG 197/2006 prot. SGPR 28/06/2006 0075602 P, più volte ha investito del problema il Consiglio Superiore della Magistratura, a cui è conseguito un naturale insabbiamento.
Altresì consideri che
in risposta alla interrogazione parlamentare presentata al suddetto Dicastero dal Senatore Eupreprio Curto di Alleanza Nazionale, membro della Commissione Antimafia e Giustizia, si accusavano infondate le lamentele del Dr. Antonio Giangrande circa gli insabbiamenti attuati dalle Procure dei Distretti di Corte d’Appello di Bari, Lecce e Potenza, per una sola archiviazione pretestuosa adottata dai magistrati di Potenza nei confronti dei loro colleghi Tarantini, senza aver tenuto conto dei tanti procedimenti penali a carico delle suddette Procure, debitamente provati, i quali non sono stati, ancora, archiviati.
Pensi che
il precedente Sottosegretario alla Giustizia On. Luigi Vitali, anziché rispondere al Dr. Antonio Giangrande come la legge gli impone, ha diffidato pubblicamente il medesimo di continuare ad alluvionare il suddetto parlamentare con le segnalazioni di malagiustizia.
Contempli che
ben oltre 15.000 esposti penali sono stati insabbiati dalle preposte autorità italiane, senza che sia conseguita l’obbligatoria azione penale, o l’obbligato perseguimento per calunnia, ovvero l’accusa di mitomania, nei confronti del Dr. Antonio Giangrande ed altri denuncianti, nonostante che alcuni esposti contenessero l’accusa di associazione mafiosa per avvocati e magistrati.
Accerti che
nel combattere le omissioni e gli abusi a favore di chi all’Associazione si rivolge, il Dr Antonio Giangrande ha ricevuto come unico risultato ritorsivo mafioso la condanna all’indigenza, per impedimento all’accesso alla professione forense, essendo stato bocciato per 9 volte all’esame truccato svolto a Lecce, e la persecuzione per reati inesistenti. A questo si aggiunge la risposta del suo capo di gabinetto che, in data 25/01/2006, prot. 201/4244 (G), gli dice di attendere l’esito istruttorio dei procedimenti ministeriali attivati molti anni prima, tenuto conto dei tempi biblici burocratici attuati da chi è comodo con il suo stipendio, al contrario di chi è disgustato da questo sistema e che è stufo di questa vita.
Premesso ciò le chiedo di notiziarmi su che fine hanno fatto gli esposti presentati dal Dr. Antonio Giangrande, considerato che per l’istruttoria attivata da tempi lontani non si è ancora addivenuti ad assumere gli importanti e fondamentali atti probatori. Tenga conto che il Dr. Antonio Giangrande ormai ha 44 anni, è indigente e combatte da 10 anni da solo una battaglia di giustizia, provata e circostanziata, a riprova che non è tanto incapace a ricoprire il ruolo di avvocato che gli spetta, ma al contrario è scomodo per giudici ed avvocati per la tutela dei diritti dei più deboli.
La saluto con rispetto.
Dr Antonio Giangrande Presidente “Associazione contro tutte le Mafie”
DENUNCIA PENALE AL CSM CONTRO GLI INSABBIAMENTI
AL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE
QUALE COMPONENTE IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
QUALE PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA SEZIONE DISCIPLINARE DEL CSM
( L. 24 marzo 1958 n. 195 )
--------
ESPOSTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE
INFORMATIVA DI REATO PERSEGUIBILE D’UFFICIO
DENUNCIA PENALE
( L. 241/90; art.20, DPR 3/57; art.330, 331, 333 c.p.p. )
PRESENTATO DA
GIANGRANDE ANTONIO, DENUNCIANTE,
nato ad Avetrana (TA) il 02/06/63 ed ivi residente alla via Manzoni, 51, tel.0999708396, cell. 3289163996, Presidente della “Associazione contro tutte le Mafie”, con sede in Avetrana (TA), via Piave, 127,
CONTRO
IL COMITATO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA,
che ha ricevuto ed insabbiato gli esposti dettagliatamente indicati in elenco allegato.
CONSTATATO CHE
il denunciante ha presentato regolari denuncie e querele penali, aventi valore di informative di reato perseguibili d’ufficio, quando erano mancanti delle formalità richieste. Atti presentati a mano, per fax e per e-mail, presso le competenti autorità giudiziarie, le quali le hanno acquisite ai sensi degli artt. 330, 331, 333, 336, c.p.p., senza che sia conseguita azione penale, ex art. 50 c.p.p., ovvero senza che sia stata comunicata, così come richiesto, la proroga delle indagini, ex art. 406 c.p.p., o la richiesta di archiviazione, ex art. 408 c.p.p., per poter presentare opposizione, ovvero, quando c’è stata richiesta di archiviazione, essa è stata presentata al G.U.P. senza aver svolto le doverose indagini, nonostante le voluminose prove e i denunciati erano palesemente indicati, o facilmente identificabili.
ACCERTATO CHE
il denunciante ha presentato regolari ricorsi amministrativi con informativa di reato alle autorità amministrative competenti, le quali le hanno acquisite ai sensi della L.241/90, senza che sia conseguita, in virtù della stessa legge, alcuna comunicazione sull’iter, sul suo responsabile e sull’esito motivato del procedimento, ovvero non è stata presentata da questi l’obbligata denuncia penale, ai sensi dell’art. 331 c.p.p..
APPURATO CHE
il denunciante non è stato mai chiamato a rendere testimonianza o a rendere documentazione, ovvero non è stato mai accusato di mitomania, pazzia o calunnia, ovvero gli è stata inibita l’opposizione alla richiesta di archiviazione, ex art. 410 c.p.p., per mancanza di oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova, bastando e avanzando già quelli prodotti.
ASSODATO CHE
è pretestuoso chiedere conto delle denuncie presentate.
Le indagini da svolgere sono semplici perché le accuse sono chiare.
Basterebbe verificare sui terminali di accesso al registro generale delle notizie di reato dell’autorità giudiziaria adita, ovvero presso gli uffici protocollo dell’autorità amministrativa adita, se le denuncie e i ricorsi presentati sono stati iscritti e quale è stato l’esito degli stessi, e, se ci fosse stata richiesta di archiviazione o proroga delle indagini, basterebbe verificare se vi sia stata l’obbligata comunicazione richiesta.
Se, a seguito delle presentazione, l’iscrizione del ricorso amministrativo o della notizia di reato non vi è stata, o non vi è stata azione penale, o vi è stato impedimento all’opposizione avversa alla richiesta di archiviazione, si palesano gravi reati, basta avere la volontà di perseguirli, senza scrupoli corporativi. Invece, se le denuncie non sono state mai presentate, vi è il reato di calunnia da me commesso, con l’obbligo di essere perseguito.
STABILITO CHE
Con la presente non si chiede l’approfondimento dell’oggetto delle denuncie, anche se doveroso, ma, semplicemente, si chiede: queste che fine hanno fatto e perché non si è proceduto ?
Il vagliare le denuncie presentate come generiche, o infondate per mancanza di prove, o perché trattasi di reato impossibile, o non procedibili per autore ignoto, è offensivo, specie se si è ritenuto opportuno non approfondire i fatti segnalati, sentendo il denunciate, ed è oltraggioso alla dignità di quei numerosi Magistrati, che per i medesimi fatti hanno ritenuto fondate e provate le identiche denuncie presentate dal denunciante nel loro territorio e hanno ritenuto noti i responsabili di quei reati, che altrimenti resterebbero impuniti per la qualità dei loro autori.
Lo stimare le denuncie presentate come nulle per mancanza di formalità, è uno schiaffo all’ordinamento giuridico italiano, che ritiene le denuncie informali come una informativa di reato perseguibile d’ufficio, ex art. 330, 331, c.p.p..
Il ritenere le denuncie presentate come irricevibili per incompetenza territoriale è irriguardoso nei confronti di altri distretti di Corte d’Appello, come se certi reati non si potessero commettere nel territorio dell’autorità adita, pur avendo carattere nazionale i fatti segnalati nelle denuncie. Inoltre, in questo modo, si omette di procedere, ai sensi dell’art. 11 c.p.p., nei confronti di Magistrati operanti del distretto della Corte d’Appello limitrofa.
Il ritenere i ricorsi amministrativi con informativa di reato come irricevibili per incompetenza funzionale è irrispettoso delle norme, come se, ai sensi dell’art. 331 c.p.p., e art.20, DPR 3/57, il pubblico ufficiale e l’esercente un pubblico servizio non avessero l’obbligo di denuncia.
Oltremodo, il considerare le denuncie presentate come strumentali, atte a giustificare l’incapacità del denunciante a passare l’esame di avvocato, che, secondo qualche magistrato, si sentirebbe vittima di fantomatici “complotti nazionali”, è oltraggioso nei confronti dell’ 80 % circa dei candidati italiani, ritenuti ingiustamente “non idonei” al concorso forense, ritenuto da tutti truccato e impunito, fin anche dalle Istituzioni. Certamente, quel magistrato, in mala fede, non prenderà mai in considerazione l’esistenza di ritorsioni dei poteri forti contro colui il quale combatte da solo e con coraggio gli abusi e le omissioni commessi dalle medesime lobby.
Inoltre, il valutare le denuncie presentate come univoche, è vergognoso, se si pensa che ogni denuncia ha un fatto penalmente rilevante diverso uno dall’altro, trattandosi di reati attinenti non solo i concorsi truccati, ma, anche, evasione fiscale e contributiva, ovvero abusi ed omissioni nell’esercizio del loro dovere di alcuni Magistrati, Avvocati, Professori universitari, Medici, Dirigenti amministrativi, Imprenditori. Così come risulta dalla relazione esplicativa, qui acclusa.
Infine, è legittimo pretendere sapere che fine fanno le denuncie che si presentano.
SI E’ PRESO ATTO CHE
IL COMITATO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, PIU’ VOLTE INFORMATO DELLA SISTEMATICA OPERA DI INSABBIAMENTO ATTUATO DA ALCUNI MAGISTRATI, E IN PARTICOLARE DA QUELLI DI TARANTO, POTENZA E BARI, HA PENSATO BENE DI CONTINUARE SU QUESTA STRADA: ARCHIVIANDO PRETESTUOSAMENTE SENZA INDAGINI, O TACENDO SUGLI ESPOSTI PRESENTATI, QUI IN ELENCO ALLEGATO.
TANTO PREMESSO IL DENUNCIANTE CHIEDE ALLA S.V.
la unanime e certa condanna dei responsabili indicati, per violazione degli artt.414, 415, 416, 416 bis, 378, 323, 328, 476, 479, 61 n.2 e 9, 81, c.p. o di altre norme penali, e attivazione d’ufficio presso gli organi competenti per la violazione di norme amministrative, in quanto i denunciati hanno dolosamente insabbiato le denuncie riguardanti reati commessi da Magistrati, Avvocati, Professori universitari, Dirigenti amministrativi, Medici, Imprenditori.
----------
Il denunciante con tale atto presenta denuncia penale contro i soggetti identificati e identificabili, da soli, o in correità con persone non conosciute, per gli atti e i fatti indicati e per i reati applicabili, con istanza di punizione, con riserva di costituzione di parte civile nell’instaurando procedimento penale. Inoltre si chiede, come persona offesa dal reato, che gli venga comunicato ogni atto di cui ha diritto di essere avvisato e in particolare modo quanto previsto dagli artt. 406 comma 3 c.p.p. (proroga del termine delle indagini preliminari) e 408 comma 2 c.p.p. (richiesta di archiviazione). Si oppone formale opposizione, ex art.459 c.p.p., alla richiesta dell’emissione del decreto penale di condanna.
Allegati: 1 pagina di elenco di esposti insabbiati;
1 riscontro C.S.M..
AI FINI PROBATORI, DATA LA GRAVITA’ DELLE ACCUSE, SI E’ DISPONIBILI A CONSEGNARE ALLE AUTORITA’ DELEGATE OGNI DOCUMENTO UTILE ALLE INDAGINI.
Con ossequi
Dr Antonio Giangrande Presidente “Associazione contro tutte le Mafie”
ESPOSTO ALLE ISTITUZIONI CONTRO GLI INSABBIAMENTI
AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
AL PRESIDENTE E ALLE SEZIONI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
AL MINISTRO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
AL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE
AI PRESIDENTI DI OGNI CORTE D'APPELLO D'ITALIA
AI PROCURATORI GENERALI PRESSO OGNI CORTE D’APPELLO D'ITALIA
AL PROCURATORE NAZIONALE ANTIMAFIA
AI PRESIDENTI DEI TRIBUNALI E DELLE CORTI D’ASSISE DI OGNI DISTRETTO ITALIANO
AI PROCURATORI CAPO PRESSO I TRIBUNALI DI OGNI DISTRETTO ITALIANO
AI PRESIDENTI E AI PROCURATORI DELLA CORTE DEI CONTI DEL LAZIO E DELLE SEZIONI REGIONALI
AI PREFETTI DI OGNI PROVINCIA D'ITALIA
AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI DEGLI AVVOCATI DI OGNI CONSIGLIO PROVINCIALE D'ITALIA
AI DIFENSORI CIVICI REGIONALI E PROVINCIALI D'ITALIA
----------
RICHIESTA DI AVOCAZIONE DELLE INDAGINI
( art. 412 c.p.p. )
DENUNCIA PENALE - INFORMATIVA DI REATO PERSEGUIBILE D’UFFICIO
( art. 330, 331, 333 c.p.p. )
ESPOSTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE - INFORMATIVA DI REATO PERSEGUIBILE D’UFFICIO
( art.20, DPR 3/57; art.330, 331 c.p.p. )
PRESENTATA DA
GIANGRANDE ANTONIO, DENUNCIANTE,
nato ad Avetrana (TA) il 02/06/63 ed ivi residente alla via Manzoni, 51, tel.0999708396, cell. 3289163996, Presidente della “Associazione contro tutte le Mafie”, con sede in Avetrana (TA), via Piave, 127,
CONTRO
LE AUTORITA’ GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE ADITE CONOSCIBILI,
indicate nell’elenco delle denuncie e dei ricorsi insabbiati. Autorità facilmente identificabili, dato il loro grado di notorietà e di qualità pubblica rivestita.
Dettagliato elenco, qui accluso, rendicontato delle denuncie e dei ricorsi, rimasti lettera morta.
CONSTATATO CHE
il denunciante ha presentato regolari denuncie e querele penali, aventi valore di informative di reato perseguibili d’ufficio, quando erano mancanti delle formalità richieste. Atti presentati a mano, per fax e per e-mail, presso le competenti autorità giudiziarie, le quali le hanno acquisite ai sensi degli artt. 330, 331, 333, 336, c.p.p., senza che sia conseguita azione penale, ex art. 50 c.p.p., ovvero senza che sia stata comunicata, così come richiesto, la proroga delle indagini, ex art. 406 c.p.p., o la richiesta di archiviazione, ex art. 408 c.p.p., per poter presentare opposizione, ovvero, quando c’è stata richiesta di archiviazione, essa è stata presentata al G.U.P. senza aver svolto le doverose indagini, nonostante le voluminose prove e i denunciati erano palesemente indicati, o facilmente identificabili.
ACCERTATO CHE
il denunciante ha presentato regolari ricorsi amministrativi con informativa di reato alle autorità amministrative competenti, le quali le hanno acquisite ai sensi della L.241/90, senza che sia conseguita, in virtù della stessa legge, alcuna comunicazione sull’iter, sul suo responsabile e sull’esito motivato del procedimento, ovvero non è stata presentata da questi l’obbligata denuncia penale, ai sensi dell’art. 331 c.p.p..
APPURATO CHE
il denunciante non è stato mai chiamato a rendere testimonianza o a rendere documentazione, ovvero non è stato mai accusato di mitomania, pazzia o calunnia, ovvero gli è stata inibita l’opposizione alla richiesta di archiviazione, ex art. 410 c.p.p., per mancanza di oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova, bastando e avanzando già quelli prodotti.
ASSODATO CHE
è pretestuoso chiedere conto delle denuncie presentate.
Le indagini da svolgere sono semplici perché le accuse sono chiare.
Basterebbe verificare sui terminali di accesso al registro generale delle notizie di reato dell’autorità giudiziaria adita, ovvero presso gli uffici protocollo dell’autorità amministrativa adita, se le denuncie e i ricorsi presentati sono stati iscritti e quale è stato l’esito degli stessi, e, se ci fosse stata richiesta di archiviazione o proroga delle indagini, basterebbe verificare se vi sia stata l’obbligata comunicazione richiesta.
Se, a seguito della presentazione, l’iscrizione del ricorso amministrativo o della notizia di reato non vi è stata, o non vi è stata azione penale, o vi è stato impedimento all’opposizione avversa alla richiesta di archiviazione, si palesano gravi reati, basta avere la volontà di perseguirli, senza scrupoli corporativi. Invece, se le denuncie non sono state mai presentate, vi è il reato di calunnia da me commesso, con l’obbligo di essere perseguito.
STABILITO CHE
Con la presente non si chiede l’approfondimento dell’oggetto delle denuncie, anche se doveroso, ma, semplicemente, si chiede: queste che fine hanno fatto e perché non si è proceduto ?
Il vagliare le denuncie presentate come generiche, o infondate per mancanza di prove, o perché trattasi di reato impossibile, o non procedibili per autore ignoto, è offensivo, specie se si è ritenuto opportuno non approfondire i fatti segnalati, sentendo il denunciate, ed è oltraggioso alla dignità di quei numerosi Magistrati, che per i medesimi fatti hanno ritenuto fondate e provate le identiche denuncie presentate dal denunciante nel loro territorio e hanno ritenuto noti i responsabili di quei reati, che altrimenti resterebbero impuniti per la qualità dei loro autori.
Lo stimare le denuncie presentate come nulle per mancanza di formalità, è uno schiaffo all’ordinamento giuridico italiano, che ritiene le denuncie informali come una informativa di reato perseguibile d’ufficio, ex art. 330, 331, c.p.p..
Il ritenere le denuncie presentate come irricevibili per incompetenza territoriale è irriguardoso nei confronti di altri distretti di Corte d’Appello, come se certi reati non si potessero commettere nel territorio dell’autorità adita, pur avendo carattere nazionale i fatti segnalati nelle denuncie. Inoltre, in questo modo, si omette di procedere, ai sensi dell’art. 11 c.p.p., nei confronti di Magistrati operanti del distretto della Corte d’Appello limitrofa.
Il ritenere i ricorsi amministrativi con informativa di reato come irricevibili per incompetenza funzionale è irrispettoso delle norme, come se, ai sensi dell’art. 331 c.p.p., e art.20, DPR 3/57, il pubblico ufficiale e l’esercente un pubblico servizio non avessero l’obbligo di denuncia.
Oltremodo, il considerare le denuncie presentate come strumentali, atte a giustificare l’incapacità del denunciante a passare l’esame di avvocato, che, secondo qualche magistrato, si sentirebbe vittima di fantomatici “complotti nazionali”, è oltraggioso nei confronti dell’ 80 % circa dei candidati italiani, ritenuti ingiustamente “non idonei” al concorso forense, ritenuto da tutti truccato e impunito, fin anche dalle Istituzioni. Certamente, quel magistrato, in mala fede, non prenderà mai in considerazione l’esistenza di ritorsioni dei poteri forti contro colui il quale combatte da solo e con coraggio gli abusi e le omissioni commessi dalle medesime lobby.
Inoltre, il valutare le denuncie presentate come univoche, è vergognoso, se si pensa che ogni denuncia ha un fatto penalmente rilevante diverso uno dall’altro, trattandosi di reati attinenti non solo i concorsi truccati, ma, anche, evasione fiscale e contributiva, ovvero abusi ed omissioni nell’esercizio del loro dovere di alcuni Magistrati, Avvocati, Professori universitari, Medici, Dirigenti amministrativi, Imprenditori. Così come risulta dalla relazione esplicativa, qui acclusa.
Infine, è legittimo pretendere sapere che fine fanno le denuncie che si presentano.
TANTO PREMESSO IL DENUNCIANTE CHIEDE ALLA S.V.
la unanime e certa condanna dei responsabili indicati, per violazione degli artt.414, 415, 416, 416 bis, 378, 323, 328, 476, 479, 61 n.2 e 9, 81, c.p. o di altre norme penali, e attivazione d’ufficio presso gli organi competenti per la violazione di norme amministrative, in quanto i denunciati hanno dolosamente insabbiato le denuncie riguardanti reati commessi da Magistrati, Avvocati, Professori universitari, Dirigenti amministrativi, Medici, Imprenditori.
----------
Il denunciante con tale atto presenta denuncia penale contro i soggetti identificati e identificabili, da soli, o in correità con persone non conosciute, per gli atti e i fatti indicati e per i reati applicabili, con istanza di punizione, con riserva di costituzione di parte civile nell’instaurando procedimento penale. Inoltre si chiede, come persona offesa dal reato, che gli venga comunicato ogni atto di cui ha diritto di essere avvisato e in particolare modo quanto previsto dagli artt. 406 comma 3 c.p.p. (proroga del termine delle indagini preliminari) e 408 comma 2 c.p.p. (richiesta di archiviazione). Si oppone formale opposizione, ex art.459 c.p.p., alla richiesta dell’emissione del decreto penale di condanna.
Allegati: 10 pagine di elenco dettagliato delle denuncie presentate;
4 pagine di relazione esplicativa.
Con ossequi
Dr Antonio Giangrande Presidente “Associazione contro tutte le Mafie”