
SELEZIONE NATURALE, COL TRUCCO !!!
INUTILE NEGARE L'EVIDENZA
“Gli Intoccabili”, una meritoria inchiesta di Antonio Galdo su “Panorama” e altri libri tematici, come “La Casta” dei politici, “L’Altra Casta” dei sindacati, "L'Ultra Casta" dei magistrati, “La Casta dei Giornali” e "La Casta stampata" dei giornali, ecc. hanno fatto la radiografia del “SISTEMA ITALIA”. Gli intoccabili della società italiana. Caste e lobby che con sopraffazione ed omertà e con il privilegio dell’impunità costringono il popolo italiano a subire ed a tacere.
Se molti giovani avvocati rammentano De Magistris anche se non l’hanno mai incontrato, è per via della sua inchiesta su presunte irregolarità negli esami di avvocato a Catanzaro del 2000. Più che presunte, le irregolarità erano certe: risultò evidente, su 2.301 partecipanti all'esame, che 2.295 avevano copiato. Il problema è che De Magistris, pur indagando praticamente tutti i 2.295 candidati, non ebbe modo di dimostrarlo: il procedimento finì in nulla. I temi erano così identici l’uno all’altro che moltissimi riportavano la parola «precisamente» corretta con una barretta sulla «p» iniziale: «recisamente». Come se qualcuno si fosse corretto dettando la giusta soluzione del tema. La grande difficoltà era sui numeri: già è difficile processare un imputato, in Italia. Figuratevi 2.295.
I giovani magistrati protagonisti dell’indagine, Luigi De Magistris (poi trasferito a Napoli e in seguito divenuto europarlamentare) e Federica Baccaglini (poi trasferita a Padova), una soluzione l’avevano individuata: un bel decreto penale. Cioè una sentenza che colpisse gli imputati (diventati man mano 2.585 compresi i commissari di esame, avvocati, magistrati e professori universitari) almeno con una multa di 3 milioni e mezzo di lire ciascuno. Ipotesi respinta dal capo dell’ufficio Gip Antonio Baudi: troppo poco. Bene, rispose il pm delegato al caso, appena gli fu possibile riprendere la palla in mano (dopo mesi e mesi perduti): raddoppiamo a 7 milioni e mezzo. Troppi, rispose questa volta Baudi rimandando tutto indietro.
E via così, col processo che veniva spostato a Messina perché c’entravano altri magistrati e poi tornava a Catanzaro e poi si infognava in 2.585 pratiche e 2.585 ricorsi e 2.585 cavilli e 2.585 eccezioni... E intanto passavano le settimane, i mesi, gli anni... Ed eccoli là, senza vergogna: tutti immacolati a difendere qualcuno che sarà condannato per molto meno o a fregiarsi del titolo a dispetto di chi, meno furbo o fortunato, non riesce ad abilitarsi. Ma così fan tutti... O no?
L’avvocato astigiano Pierpaolo Berardi, classe 1964, per anni ha battagliato per far annullare il concorso per magistrati svolto nel maggio 1992. Secondo Berardi, infatti, in base ai verbali dei commissari, più di metà dei compiti vennero corretti in 3 minuti di media (comprendendo “apertura della busta, verbalizzazione e richiesta chiarimenti”) e quindi non “furono mai esaminati”. I giudici del tar gli hanno dato ragione nel 1996 e nel 2000 e il Csm, nel 2008, è stato costretto ad ammettere: “Ci fu una vera e propria mancanza di valutazione da parte della commissione”. Giudizio che vale anche per gli altri esaminati.
In quell’esame divenne uditore giudiziario, tra gli altri, proprio Luigi de Magistris.
O ancora l'esame di ammissione all'albo dei giornalisti professionisti del 1991, audizione riscontrabile negli archivi di radio radicale, quando la presenza di un folto gruppo di raccomandati venne scoperta per caso da un computer lasciato acceso nella sala stampa del Senato proprio sul file nel quale il caposervizio di un' agenzia, commissario esaminatore, aveva preso nota delle prime righe dei temi di tutti quelli da promuovere.
http://www.corriere.it/Primo_Piano/Cronache/2005/07_Luglio/10/avvocati.shtml
Il concorso di avvocatura? Si cerca di passare a qualunque costo. Nel 2008, tra novembre e dicembre il caos. Se al concorso di magistratura succede di tutto, a quello di avvocatura è ancora peggio. Due concorsi diversi, stessa sorte. Niente male per essere un concorso per futuri magistrati ed avvocati. Niente male, poi, per un concorso organizzato dal ministero della Giustizia. Dentro le aule di tutta Italia, per il concorso di avvocati che si svolge in ogni Corte d'Appello italiana, è entrato di tutto: fotocopie, bigliettini con possibili tracce e, soprattutto, palmari e cellulari. Eppure le regole dovevano essere più rigide. Dovevano esserci più controlli. Era stato assicurato dal ministero della Giustizia. Con tanto di sanzioni e espulsioni.
Il giochino è stato ed è lo stesso di sempre. I nuovi cyberavvocati questa volta hanno usato la rete. Chi con l'amico all'esterno che suggerisce il compito, chi invece più audace e coraggioso lo cerca dal cellulare in aula. La regola è: passare. E' Sara a spiegare come funziona :"Ti dico come ha funzionato ieri, io ho dettato il parere già bello e fatto ai ragazzi e loro lo hanno cambiato, poi si confrontavano tra di loro nella scuola, anche xkè il parere va dettato x tel!".
Ma nei forum si trovano avvisi come: SU QUESTO ED ALTRI SITI - E' CERTO CHE GLI AUTORI DI MESSAGGI ATTI AD AGEVOLARE I CANDIDATI ALL'INTERNO DELLA SEDE D'ESAME SARANNO IDENTIFICATI DALLE FORZE DELL'ORDINE E RISPONDERANNO DI FRONTE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA DEL LORO OPERATO. Non è uno scherzo. Eppure si aggira l'ostacolo cambiando forum. Insomma, fedele al motto “fatta la legge, trovato l’inganno”.
E alle 10, quando le tracce non sono ancora state dettate, (molti forum riportano le ore esatte delle dettature come mininterno.net che recita 17/12/2008 10.43.10 BARI HANNO DETTATO e ancora 17/12/2008 10.46.51 stanno dettando a Napoli o ancora praticanti.altervista.org noi le abbiamo già). E dopo appena 10 minuti le soluzioni complete e integrali si trovano già in rete. E così anche Affari Italiani hanno provato ad infiltrarsi all'interno di uno dei moltissimi forum che popolano il web, e dopo essersi spacciati per futuri avvocati che dovevano sostenere l'esame sono riusciti a mettersi in comunicazione con alcuni dei ragazzi, praticanti avvocati, che dall'interno delle aule italiane dovevano svolgere i compiti. Una sorta di rete virtuale e illegale che si sviluppa in tutta Italia. Con una prerogativa: passare.
Forum, messanger, email. E chi ne ha più ne metta. Mentre si svolgono le prove scritte di avvocatura in tutta Italia, i furbetti tentano di farla franca usando la rete. E' stato semplice. E' bastato scambiarsi un indirizzo mail e il msn. " Perchè sono più sicure" ci dice Marco: "Sui forum si rischia troppo". E poi darci appuntamento durante l'esame (iniziato ieri mattina).
"Perchè una volta portato all'interno il cellulare è fatta. Nessuno dice più nulla. Nessuno controlla più, i commissari non passano". Giuseppe invece attenderà fuori la traccia perché deve aiutare una persona cara e ti da anche dei consigli "cerca di non farti beccare con il cell" mi dice "nascondilo bene e vai in bagno per riuscire a leggere. Ti mando la soluzione appena ce l'ho". Detto fatto. Nel giro di pochi minuti ho la soluzione in mano. Mezz'ora dopo la trovo anche su mininterno.net. Completa ed esatta. A noi arriva da uno dei ragazzi conosciuti in rete: "Ho mandato la traccia a mia sorella, me l'ha già risolta. Non c è molto su cui si deve ancora lavorare".
Così mentre si svolge la prova scritta di penale io ho già la mia traccia del tema con tanto di soluzione e sentenza di riferimento. Dopo dieci minuti mi arriva anche la seconda. Noi intanto ci teniamo in comunicazione via msn e su alcuni forum. Alcuni fanno domande, alcuni danno risposte. Più o meno giuste. Tutte dalle aule.
Eppure era già capitato nel 2007. Stesso concorso. Sede di Milano. Un giovane aspirante avvocato si era alzato dalla sedia e rivolgendosi al presidente della commissione l'avvocato Marisa Meroni che sta leggendo le tracce dell'esame davanti ai circa 4mila esaminandi. Aveva detto: "Siete tutti dei buffoni, l'esame è da annullare. Questo esame è una farsa, c'è già chi conosce le tracce".
Certo che di questi futuri avvocati ci sarà proprio da fidarsi.
Presunte irregolarità si sarebbero, anche, verificate nella prova di selezione per l'ammissione al concorso per avvocati in svolgimento nell'area della fiera del Levante a Bari. A segnalarlo a Telenorba è un candidato espulso dalla prova insieme con altri otto aspiranti. Sul posto sono giunti i carabinieri.
Da quanto si è appreso, secondo i commissari i candidati espulsi avevano fogli e altri strumenti non autorizzati per portare a termine in modo più semplice la prova. Oltre a contestare questi episodi, il candidato che ha segnalato la vicenda ha riferito di aver visto una candidata ricevere aiuto da un commissario e che due dei candidati espulsi sono poi stati riammessi, senza fornire spiegazioni agli altri rimasti esclusi.
Il candidato che ha segnalato l'episodio avrebbe chiesto inutilmente di mettere a verbale quanto gli era stato contestato. Ha inoltre riferito che gli erano state concesse due ore in più per ultimare la prova, avendo subito interventi chirurgici alle mani, ma poi questa concessione sarebbe stata estesa a quasi tutti i candidati.
La prova, ha riferito il candidato, doveva essere ultimata entro le 18.15 ma a distanza di oltre un'ora almeno 50 candidati erano ancora al lavoro.
http://www.telenorba.it/home/news_det.php?nid=8971
http://www.affaritaliani.it/cronache/esami-avvocatura-concorso-farsa-cellulare171208.html
http://www.affaritaliani.it/cronache/esami-avvocatura-concorso-farsa-cellulare171208_pg_2.html
DA BRESCIA A REGGIO CALABRIA. COSI’ IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, MARIASTELLA GELMINI, DIVENTO’ AVVOCATO.
L'esame di abilitazione all'albo nel 2001. Il Ministro dell'Istruzione: «Dovevo lavorare subito».
Novantatré per cento di ammessi agli orali! Come resistere alla tentazione? E così, tra i furbetti che nel 2001 scesero dal profondo Nord a fare gli esami da avvocato a Reggio Calabria si infilò anche Mariastella Gelmini.
La notizia, stupefacente è stata data nella sua rubrica su laStampa.it da Flavia Amabile. La reazione degli internauti che l'hanno intercettata è facile da immaginare. Una per tutti, quella di Peppino Calabrese: «Un po' di dignità ministro: si dimetta!!» Direte: possibile che sia tutto vero? La risposta è nello stesso blog della giornalista. Dove la Gelmini ammette. E spiega le sue ragioni.
Un passo indietro. È il 2001. Mariastella, astro nascente di Forza Italia, Presidente del consiglio comunale di Desenzano ma non ancora lanciata come assessore al Territorio della provincia di Brescia, consigliere regionale lombarda, coordinatrice azzurra per la Lombardia, è una giovane e ambiziosa laureata in giurisprudenza che deve affrontare uno dei passaggi più delicati: l'esame di Stato.
Per diventare avvocati, infatti, non basta la laurea. Occorre iscriversi all'albo dei praticanti procuratori, passare due anni nello studio di un avvocato, «battere» i tribunali per accumulare esperienza, raccogliere via via su un libretto i timbri dei cancellieri che accertino l'effettiva frequenza alle udienze e infine superare appunto l'esame indetto anno per anno nelle sedi regionali delle corti d'Appello con una prova scritta (tre temi: diritto penale, civile e pratica di atti giudiziari) e una (successiva) prova orale. Un ostacolo vero. Sul quale si infrangono le speranze, mediamente, della metà dei concorrenti. La media nazionale, però, vale e non vale. Tradizionalmente ostico in larga parte delle sedi settentrionali, con picchi del 94% di respinti, l'esame è infatti facile o addirittura facilissimo in alcune sedi meridionali.
Un esempio? Catanzaro. Dove negli anni Novanta l'«esamificio» diventa via via una industria. I circa 250 posti nei cinque alberghi cittadini vengono bloccati con mesi d'anticipo, nascono bed&breakfast per accogliere i pellegrini giudiziari, riaprono in pieno inverno i villaggi sulla costa che a volte propongono un pacchetto «all-included»: camera, colazione, cena e minibus andata ritorno per la sede dell'esame. Ma proprio alla vigilia del turno della Gelmini scoppia lo scandalo dell'esame taroccato nella sede d'Appello catanzarese. Inchiesta della magistratura: come hanno fatto 2.295 su 2.301 partecipanti, a fare esattamente lo stesso identico compito perfino, in tantissimi casi, con lo stesso errore («recisamente» al posto di «precisamente», con la «p» iniziale cancellata) come se si fosse corretto al volo chi stava dettando la soluzione? Polemiche roventi. Commissari in trincea: «I candidati — giura il presidente della «corte» forense Francesco Granata — avevano perso qualsiasi autocontrollo, erano come impazziti». «Come vuole che sia andata? — spiega anonimamente una dei concorrenti imbroglioni —. Entra un commissario e fa: "Scrivete". E comincia a dettare il tema. Bello e fatto. Piano piano. Per dar modo a tutti di non perdere il filo».
Le polemiche si trascinano per mesi e mesi al punto che il governo Berlusconi non vede alternative: occorre riformare il sistema con cui si fanno questi esami. Un paio di anni e nel 2003 verrà varata, per le sessioni successive, una nuova regola: gli esami saranno giudicati estraendo a sorte le commissioni così che i compiti pugliesi possano essere corretti in Liguria o quelli sardi in Friuli e così via. Riforma sacrosanta. Che già al primo anno rovescerà tradizioni consolidate: gli aspiranti avvocati lombardi ad esempio, valutati da commissari d'esame napoletani, vedranno la loro quota di idonei raddoppiare dal 30 al 69%. Per contro, i messinesi esaminati a Brescia saranno falciati del 34% o i reggini ad Ancona del 37%. Quanto a Catanzaro, dopo certi record arrivati al 94% di promossi, ecco il crollo: un quinto degli ammessi precedenti.
In quei mesi di tormenti a cavallo tra il 2000 e il 2001 la Gelmini si trova dunque a scegliere, spiegherà a Flavia Amabile: «La mia famiglia non poteva permettersi di mantenermi troppo a lungo agli studi, mio padre era un agricoltore. Dovevo iniziare a lavorare e quindi dovevo superare l'esame per ottenere l'abilitazione alla professione». Quindi? «La sensazione era che esistesse un tetto del 30% che comprendeva i figli di avvocati e altri pochi fortunati che riuscivano ogni anno a superare l'esame. Per gli altri, nulla. C'era una logica di casta». E così, «insieme con altri 30-40 amici molto demotivati da questa situazione, abbiamo deciso di andare a fare l'esame a Reggio Calabria». I risultati della sessione del 2000, del resto, erano incoraggianti. Nonostante lo scoppio dello scandalo, nel capoluogo calabrese c'era stato il primato italiano di ammessi agli orali: 93,4%. Il triplo che nella Brescia della Gelmini (31,7) o a Milano (28,1), il quadruplo che ad Ancona. Idonei finali: 87% degli iscritti iniziali. Contro il 28% di Brescia, il 23,1% di Milano, il 17% di Firenze. Totale: 806 idonei. Cinque volte e mezzo quelli di Brescia: 144. Quanti Marche, Umbria, Basilicata, Trentino, Abruzzo, Sardegna e Friuli Venezia Giulia messi insieme.
Insomma, la tentazione era forte. Spiega il ministro dell'Istruzione: «Molti ragazzi andavano lì e abbiamo deciso di farlo anche noi». E l'esame? Com'è stato l'esame? Quasi 57% di ammessi agli orali. Il doppio che a Roma o a Milano. Quasi il triplo che a Brescia. Dietro soltanto la solita Catanzaro, Caltanissetta, Salerno.
Così facevan tutti, dice Mariastella Gelmini.
http://www.telenorba.it/home/news_det.php?nid=8971
http://www.affaritaliani.it/cronache/esami-avvocatura-concorso-farsa-cellulare171208.html
http://www.corriere.it/cronache/08_settembre_04/stella_dbaef098-7a47-11dd-a3dd-00144f02aabc.shtml
DALLE COMMISSIONI D'ESAME SONO ESCLUSI I CONSIGLIERI DELL'ORDINE E SI VIETA AGLI AVVOCATI LA CANDIDATURA POSTUMA. LO SI E' FATTO PER REPRIMERE I VOTI DI SCAMBIO ???
SI SFIDUCIANO LE COMMISSIONI LOCALI, FACENDO CORREGGERE GLI SCRITTI PRESSO ALTRE CORTI D'APPELLO. SI HA PAURA CHE GLI AVVOCATI, I PROFESSORI UNIVERSITARI E I MAGISTRATI POSSANO CONTINUARE A FAVORIRE QUALCHE CANDIDATO ???
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 21 maggio 2003, n.112
Testo del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, coordinato con la legge di conversione 18 luglio 2003, n. 180 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 5), recante: «Modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense.». (G.U. n. 167 del 21-7-2003)
…..Art. 1-bis. Modifica all'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36.
1. L'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, è sostituito dal seguente:
…..Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del decreto contenente il bando di esame, è nominata la commissione composta da cinque membri titolari e cinque supplenti, dei quali due titolari e due supplenti sono avvocati, iscritti da almeno dodici anni all'Albo degli avvocati; due titolari e due supplenti sono magistrati, con qualifica non inferiore a magistrato di Corte di appello; un titolare ed un supplente sono professori ordinari o associati di materie giuridiche presso un'università della Repubblica ovvero presso un istituto superiore.……… Non possono essere designati avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine……. Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni non possono candidarsi ai rispettivi consigli dell'ordine.
Art. 2. Modifiche all'articolo 15 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37
1. All'articolo 15 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, dopo il quarto comma, sono inseriti i seguenti:
«Con successivo decreto, il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti tra i candidati individuati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, e successive modificazioni, e le sedi di Corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti.
LO ACCERTANO I PARLAMENTARI
On. Alfredo Mantovano
Sottosegretario di Stato all’Interno
Roma, 17 gennaio 2008
Ho trasmesso al Procuratore di Roma l'interrogazione sul concorso per avvocato
Come annunciato nei giorni scorsi, dopo aver presentato in Senato l’interrogazione sulle modalità di svolgimento degli scritti del concorso per l’abilitazione alla professione di avvocato, in data odierna ho trasmesso copia dell’atto parlamentare al Procuratore della Repubblica di Roma per i reati che dovesse ravvisare in quanto ivi riassunto.
http://www.mantovano.org/comunicato_interrogazione_avvocato_17.1.08.pdf
Atto Senato. Interrogazione a risposta scritta n. 4-03278
Pubblicato il 15 gennaio 2008 Seduta n. 274
MANTOVANO - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:
nei giorni 11, 12 e 13 dicembre 2007 si sono svolte in tutte le sedi di Corte di appello le prove scritte per l’esame di avvocato. Sulla base di quanto hanno reso noto i mass media (fra gli altri, nel territorio salentino, l’emittente televisiva "Telerama", e sul piano nazionale il quotidiano "Il Messaggero") la sera precedente l’ultima prova è accaduto che le tracce e le rispettive soluzioni fossero accessibili su siti Internet, e quindi a conoscenza dei candidati;
nella Corte di appello di Lecce il Presidente dell’Ordine degli avvocati ha ammesso l’anomalia in un'intervista ad un'emittente tv locale, individuandone la responsabilità “a Roma”, e quindi presumibilmente all’interno del Ministero della giustizia, dove le tracce sono state predisposte,
si chiede di sapere:
quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda assumere per garantire la piena legittimità di un esame che – se possibile, in misura superiore ad altri – deve caratterizzarsi per trasparenza e rispetto delle regole;
se non ritenga doveroso annullare e ripetere le prove scritte dell’esame medesimo, o quanto meno la prova della quale erano stati resi noti gli estremi prima del suo effettivo svolgimento;
se abbia avviato un'indagine amministrativa interna, finalizzata ad accertare le responsabilità dell’accaduto, e in caso positivo che cosa abbia accertato;
se abbia denunciato la vicenda all’autorità giudiziaria competente, come aveva il dovere di fare;
se e quali provvedimenti intenda assumere per evitare per il futuro il ripetersi di simili anomalie.
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=15&id=297447
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Atto Camera. Interrogazione a risposta scritta 4-01638
presentata da GIORGIA MELONI mercoledì 15 novembre 2006 nella seduta n.072
MELONI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
ormai da diverse settimane sono stati resi noti i risultati della prima prova d'esame per l'iscrizione all'albo degli avvocati;
in alcuni distretti - si pensi a quello di Napoli solo per fare un esempio - dall'entrata in vigore della riforma si è registrato un progressivo aumento della percentuale dei non ammessi agli orali;
più in generale occorre evidenziare che il numero dei candidati che supera le prove scritte cambia in maniera radicale a secondo dell'ubicazione, a nord o a sud dell'Italia, delle commissioni addette alla correzione;
tale circostanza si evince da un altro dato esemplificativo, anch'esso allarmante: nel 2004 la Corte di appello di Brescia ammise alla prova orale solo il 27 per cento dei messinesi; quest'anno gli elaborati di Messina sono stati corretti a Reggio Calabria e la percentuale degli ammessi è salita a quasi il 70 per cento;
è necessario scongiurare la possibilità che si stia alimentando una competizione fra i futuri professionisti del nord e quelli del sud;
da più parti si sostiene che l'attuale sistema di correzioni non consenta una corretta valutazione delle potenzialità e capacità dei candidati;
lo scorso anno molti praticanti accertarono che i propri compiti, pur non riportando alcun tipo di correzione, furono giudicati insufficienti dalla commissione esaminatrice;
in alcuni casi sembrerebbe che le commissioni esaminatrici abbiano dedicato pochissimi minuti per la correzione del singolo atto, un tempo così breve che non sarebbe sufficiente nemmeno per terminare una prima lettura dell'elaborato -:
quali iniziative intenda adottare per rendere noti i criteri di valutazione delle prove scritte adottati dalle commissioni esaminatrici;
per quali motivi anche quest'anno tempi e modi di correzione siano stati così approssimativi;
se non ritenga necessario adottare le opportune iniziative sul piano normativo per riformare la disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense - di cui alla legge n. 180 del 2003 e al decreto legislativo n. 115 del 1992 - nel senso di prevedere lo svolgimento di una prova preselettiva nonché l'istituzione di una commissione unica nazionale, così come previsto per l'accesso in magistratura. (4-01638)
Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-01000
presentata da SILVIO CRAPOLICCHIO mercoledì 20 settembre 2006 nella seduta n.038
CRAPOLICCHIO e FERDINANDO BENITO PIGNATARO. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
la legge n. 180/2003, di conversione del decreto-legge n. 112/2003, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense, è attualmente fortemente contestata sia da parte dell'Associazione italiana giovani avvocati, sia dal Consiglio nazionale forense;
la suddetta legge, infatti, pur avendo eliminato il cosiddetto «turismo forense», attraverso l'introduzione del sorteggio degli abbinamenti fra i candidati e la sede della Corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti, non ha certamente reso più omogenea la percentuale dei promossi fra le varie sedi di esame;
ed invero nonostante l'indicazione di criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali, che la Commissione istituita presso il Ministero della giustizia detta a tutte le sottocommissioni, non appare che sia stata ancora raggiunta l'uniformità di giudizio auspicata dalla riforma;
peraltro, come risulta dai dati forniti dal Sole-24 Ore, le disuguaglianze colpiscono principalmente le sedi di esame del meridione, già afflitto da gravi problemi occupazionali, rendendo, in tal modo, ancora più complicato l'accesso alla libera professione di avvocato da parte degli aspiranti avvocati del sud;
da un confronto dei dati relativi alla differenza dei promossi fra l'anno 2003 ed il 2004, si evince, chiaramente, che la percentuale è notevolmente diminuita in alcune città rispetto ad altre;
ed infatti, avendo riguardo ai dati pubblicati su Italia Oggi del Sole-24 Ore, che mette a confronto la percentuale dei promossi nel 2004 e quella registrata nel 2003 nelle varie sedi di esame in Italia, si evidenzia quanto segue;
nella città di Bari nel 2004 superavano la prova scritta il 46,69 per cento dei candidati, mentre nel 2003 erano stati ammessi il 70,03 per cento; pertanto si registra una diminuzione dei promossi di ben il 23,34 per cento;
il dato che maggiormente colpisce è quello relativo alla città di Catanzaro, dove si registra una diminuzione dei promossi di ben il 49,84 per cento;
ed infatti mentre nell'anno 2004 erano ammessi all'esame il 35,04 per cento dei candidati, nel 2003 erano, invece, stati ammessi l'84,88 per cento;
non differisce di molto dai dati precedenti il risultato registrato nella città di Salerno, dove si rileva una diminuzione dei promossi di ben il 41,75 per cento;
ma anche altre sedi di esame, pur avendo una differenza meno marcata rispetto a quelle evidenziate precedentemente, registrano dei dati importanti in tal senso;
ad esempio nella città di Messina la percentuale dei promossi nell'anno 2004 rispetto al 2003 è diminuita di ben il 34,74 per cento;
nella città di Reggio Calabria si rinviene una diminuzione di candidati ammessi del 36,96 per cento;
anche la città di Perugia registra una forte diminuzione, con una percentuale di variazione del 38,78 per cento;
in conclusione, tra le sedi di esame del meridione le uniche città che, in seguito all'introduzione della riforma di cui alla legge n. 180 del 2003, non abbiano registrato una diminuzione di ammessi, risultano essere le città di Caltanisetta e di Cagliari, con una percentuale di promossi rispettivamente dell'1,33 per cento e del 7,22 per cento più alta nel 2004 rispetto al 2003, che, comunque restano percentuali di poco rilievo;
avendo, invece, riguardo alle città del nord Italia, risulta evidente che tutte, ad eccezione delle città di Trento e di Bolzano a cui, peraltro, non si applica la riforma in esame, registrano un aumento della percentuale dei promossi;
dai dati appena esposti, appare, pertanto, evidente che l'introduzione della legge n. 180 del 2003 ha notevolmente danneggiato i candidati che si presentano nelle sedi di esame del meridione rispetto alle sedi del nord Italia -:
quali iniziative intenda intraprendere per garantire un criterio uniforme di correzione degli elaborati scritti, onde eliminare la significativa disomogeneità tra le percentuali dei promossi tra le varie sedi d'esame.(4-01000)
Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-10247
presentata da PIETRO FONTANINI mercoledì 16 giugno 2004 nella seduta n.478
nei giorni 16, 17 e 18 dicembre 2003, presso la Corte d'appello di Trieste si sono tenute le prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato;
dei 500 candidati della regione Friuli-Venezia Giulia che hanno sostenuto l'esame solo 91 hanno superato le prove scritte anche se in possesso del periodo di pratica forense, documentato dalle iscrizioni ai registri praticanti avvocati tenuti presso le sedi degli ordini di appartenenza e dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza presso le facoltà delle università di Udine e Trieste conosciute a livello nazionale per la loro serietà negli studi;
questa «severa» selezione si è già verificata lo scorso anno, sempre presso la Corte di appello di Trieste, dove solo il 17 per cento dei candidati ha superato le prove scritte;
questa anomala severità sta provocando una migrazione di candidati verso le sedi d'esame delle regioni meridionali dove gli ammessi alla professione di avvocato raggiungono percentuali pari al 95 per cento;
a titolo d'esempio si può citare la Corte di appello di Catanzaro che durante le prove d'esame tenute nell'anno 2002 ha abilitato alla professione di avvocato ben 4.500 candidati su circa 5.000 iscritti alle prove -:
in base a quali criteri previsti dalla normativa vigente la commissione esaminatrice abbia proceduto nella valutazione delle prove scritte;
se al Governo risulti la disparità citata in premessa e, in caso affermativo, se non ritenga di dover adottare le iniziative necessarie a fermare il fenomeno dell'emigrazione dei candidati verso il sud in cerca di esami facili, e se non intenda adottare le opportune iniziative volte a introdurre la possibilità di sostenere l'esame di abilitazione alla professione forense due volte l'anno come già avviene per i dottori commercialisti e per gli ingegneri.(4-10247).
COMMISSIONE: COMPONENTI NECESSARI
Sentenza 1855/2000 della IV sezione del Consiglio di Stato: il presidente della Commissione principale è presidente effettivo “di tutte le sottocommissioni in ossequio al principio della par condicio degli esaminandi”.
La sottocommissioni nelle quali si suddivide la originaria commissione giudicatrice designata per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato devono necessariamente essere presiedute dall'unico presidente (nella specie, il collegio ha ritenuto illegittima la delega generalizzata conferita dal presidente ai vicepresidenti delle varie sottocommissioni) in ossequio al principio della par condicio degli esaminandi (Cons. Stato, Sez. IV, 31 marzo 2000, n. 1855; Parti in causa Min. giust. c. Daniele; Riviste Foro It., 2000, III, 243).
La commissione d’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, che ha natura di collegio perfetto con funzione decisoria e, quindi, con un proprio quorum essenziale ai fini del funzionamento, è illegittimamente composta non solo nel caso in cui alle sedute non vi sia il plenum dei componenti, ma anche se, pur essendo presenti tutti e cinque i suoi membri, manchi in blocco, a tutte o quasi tutte le sedute, il rappresentante di una delle tre categorie individuate (avvocati, magistrati, docenti universitari, ndr) dall’articolo 22 del Rd 1578/1933. (Tar Basilicata, sentenza 83/2000, in www.giust.it-rivista internet di diritto pubblico).
COPIATURE - TRACCE CONOSCIUTE - PARERI DETTATI IN AULA DAI COMMISSARI
Elaborati conformi. Esclusi i candidati dall’esame di Stato. Nel caso in cui, si riscontri che due o più elaborati scritti risultino conformi tra loro, la Commissione esaminatrice di un pubblico concorso (nel caso di specie, esame di abilitazione alla professione di avvocato) deve procedere all'esclusione di entrambi i candidati, non essendo necessaria l'individuazione del soggetto attivo della copiatura, dovendosi ritenere che gli elaborati, per il solo fatto della loro identità o similarità totale o parziale, sono stati redatti in violazione della regola di comportamento che impedisce ai candidati di comunicare tra loro. (Cons. Stato sez. IV 17-02-2004, n. 616; Ministero della giustizia c. B.; FONTI Guida al Diritto, 2004, 19, 89)
DIFFORMITA’ DI GIUDIZIO E DISPARITA' TERRITORIALI: Il principio di imparzialità
Il principio d'imparzialità amministrativa che, in generale, significa agire nell'interesse collettivo, non di singoli o di gruppi privilegiati rispetto ad altri, comporta la sua applicazione, da parte degli organi amministrativi non soltanto per gli atti di volontà, ma anche per gli atti di valutazione (Cons. Stato, Sez. IV, 12 marzo 1996, n. 310; Riviste: Foro Amm., 1996, 833, n. Cannada-Bartoli; Cons. Stato, 1996, I, 378).
TEMPO DI CORREZIONE INSUFFICIENTE
CONSIGLIO DI STATO - Sezione VI. Sentenza 20 giugno 2006, n. 3669
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE……..
Avverso il giudizio di segno negativo proponeva ricorso avanti al T.A.R. Veneto, deducendo articolati motivi di violazione di legge ed eccesso di potere in diversi profili.
Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.A.R. adito respingeva il ricorso.
Contro la decisione di rigetto è stato proposto ricorso in appello, con il quale sono state confutate le conclusioni del giudice di prime cure e sono stati rinnovati i motivi di legittimità formulati avverso gli atti della procedura concorsuale, sottolineando in particolare l’ esiguità del tempo dedicato dalla Commissione esaminatrice alla correzione degli elaborati.
In sede di note conclusive l’appellante ha insistito nelle proprie tesi difensive.
L’amministrazione intimata si è costituita in resistenza.
2). L’appello è fondato in relazione all’assorbente motivo con il quale si censura, sotto il profilo del vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria, l’operato della commissione esaminatrice per aver dedicato alla correzione degli elaborati un lasso temporale assolutamente non congruo per la corretta percezione del contenuto degli stessi e per la conseguente formulazione del giudizio di merito.
2.1). Non è contrastato l’assunto della parte istante che - in base alla durata della riunione della Commissione ed al numero degli esiti della prova scritta in tale sede oggetto di correzione - individua in quattro minuti il tempo medio dedicato all’esame ed alla valutazione degli elaborati di ciascun candidato.
In relazione ad identica fattispecie con sentenza n. 2421 del 13.05.2005 la Sezione si è espressa in senso conforme alle deduzioni dell’appellante e non ravvisa ragioni per doversi discostarsi dall’orientamento ivi espresso.
Se invero il giudizio negativo o positivo di una prova scritta può emergere all’evidenza dalla mera lettura di un elaborato che viene fatta da soggetti (i commissari d’esame), che, in virtù della loro competenza specifica, sono chiamati a selezionare i candidati, resta il fatto che l’operazione di correzione dei tre elaborati del ricorrente, che la Commissione era chiamata a valutare, richiedeva una serie di modalità, alle quali ogni commissario si doveva attenere. È stata, infatti, predisposta “una griglia di valutazione” con i seguenti “indicatori”: “correttezza e proprietà linguistica; pertinenza alla traccia e rispetto delle consegne; conoscenza dei contenuti; capacità organizzative e rielaborazione personale”, e la valutazione di ogni quesito doveva essere fatta in base alla media risultante dalla somma dei punteggi di ogni singolo criterio, con il risultato che la valutazione globale è data dalla somma delle valutazioni dei quesiti divisa per tre.
Ora, è chiaro che non si tratta di operazioni particolarmente complesse, specie se tutti i commissari si trovano d’accordo sulla valutazione dell’elaborato da cui emerga all’evidenza l’eccellenza o l’assoluta negatività, ma per ipotesi intermedie il tempo che l’istante indica in quattro minuti per la correzione della prova, articolata nella risposta ancorché in forma breve a tre distinti quesiti (la commissione avrebbe esaminato gli elaborati di oltre 50 candidati in quattro ore), pare eccessivamente ridotto, ed è tale da ingenerare dubbi sul fatto che la lettura della prova scritta sia stata fatta in modo da non suscitare perplessità sul giudizio di non sufficienza espresso. D’altra parte proprio la griglia di valutazione predisposta dalla commissione imponeva a quest’ultima di dover valutare il prodotto intellettuale del candidato sotto quattro distinti profili con un’operazione logica che, in base a comune regola di esperienza, richiede un impegno ragionevolmente eccedente il lasso temporale di poco più di un minuto dedicato alla cognizione ed espressione del giudizio in ordine a ciascuna risposta ai quesiti sottoposti ai concorrenti.
L’appello va, pertanto, accolto, e, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarato fondato il ricorso di primo grado, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, la quale dovrà procedere alla riconvocazione della Commissione esaminatrice per procedere alla correzione della prova scritta del ricorrente.
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Consiglio di Stato: quando i tempi medi della correzione degli elaborati sono molto esigui, l’operato dell’organo di esame va ritenuto illegittimo. Una volta verificati, sulla base delle attestazioni contenute nei verbali dei lavori della commissione giudicatrice di un pubblico concorso, i tempi medi utilizzati per la correzione e valutazione dei singoli elaborati, qualora il tempo impiegato risulti talmente esiguo da far dubitare che sia stato materialmente impossibile l’adeguato assolvimento dei prescritti adempimenti e dell’espressione ponderata dei giudizi sulla valenza delle prove, l’operato dell’organo di esame va ritenuto illegittimo (Cons. Stato, sez. IV, decisione 7 marzo – 22 maggio 2000, n. 2915, in Guida dir., 1 luglio 2000 n. 24, con nota dì G. Manzi. E' superato così un precedente orientamento contrario, ancora affermato da Cons. Stato, sez. IV, 09.12.1997, n. 1348)
La terza sezione del Tar Lombardia, con la sentenza 617/2000, ha annullato il giudizio di non ammissione alle prove orali (dell’esame di avvocato 1998-1999) di una candidata milanese i cui tre elaborati erano stati corretti ciascuno in due minuti e 30 secondi. Sulla commissione esaminatrice “discende l’obbligo di ripetere le operazioni di valutazione, rinnovando ora per allora il già espresso giudizio”. La decisione del tribunale è sorretta da una "verificazione" dei tempi di correzione ordinata dal presidente del Tar. Sono stati acquisiti, per la perizia, 60 compiti, che hanno richiesto, per la correzione, sei ore e 39 minuti, contro due ore e 25 minuti impiegati dalla commissione. Ponendo a raffronto i suddetti dati temporali emerge che la sola lettura di essi ha richiesto, invece, mediamente 6 minuti e 33 secondi per ciascun elaborato. La perizia è stata eseguita dal presidente dell’Ordine degli avvocati di Milano, Paolo Giuggioli, che si è avvalso della collaborazione di altri professionisti (Il Sole 24 Ore, 11 marzo 2000).
MOTIVAZIONE AL GIUDIZIO NUMERICO
Nonostante il contrario orientamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato, la Commissione dell'esame di avvocato, secondo costante giurisprudenza, non può valutare, nel rispetto dell'art. 3, L. 7 agosto 1990, n. 241, le prove mediante una semplice espressione numerica, ma deve motivare adeguatamente il giudizio di insufficienza onde permettere la ricostruzione dell'iter valutativo e il suo assoggettamento al controllo giurisdizionale. (T.A.R. Lombardia Brescia 15-03-2003, n. 329; Malcangi c. Ministero giustizia e altri; FONTI Massima redazionale, 2003)
T.A.R. CALABRIA- SEZ. di CATANZARO- 14 settembre 2006, n. 707..omissis..
Ritenuto che in relazione al pregiudizio prospettato ed alle censure proposte in ricorso, sussistono le ragioni, previste dall'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, così come modificato dall'art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205, per l'accoglimento della domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, considerato che il voto numerico, benché di regola sufficiente a motivare un giudizio del genere di quelli di cui si tratta, non appare in grado di supportare una valutazione la cui legittimità è correlata al rispetto di criteri generali stabiliti in sede centrale e, quindi, all'esternazione, anche in forma sintetica, delle ragioni che, alla luce dei criteri stessi, giustificano il giudizio di insufficienza della prova….
TAR VENETO , 1^ Sezione - Sentenza N. 2307/06 del 31 luglio 2006
SUSSISTE il "difetto di
motivazione dei provvedimenti" "in relazione all'omessa formulazione di
qualsivoglia giudizio, sia pure sintetico, che dia certezza delle valutazioni
numeriche attribuite negli elaborati dal candidato."
SUSSISTE, quindi "l'obbligo delle commissioni per gli esami di idoneità alla
professione di avvocato di motivare il voto negativo delle prove di esame."
Ad avviso della Sezione, (…), "non par dubbio che il punteggio numerico
costituisca esternazione del risultato e non già della motivazione (o
giustificazione che dir si voglia) del giudizio valutativo: chi consegue un voto
negativo espresso con un punteggio non è messo in condizioni, infatti, di
conoscere i motivi del voto negativo. Ma, se così è, non è dato di comprendere
come l'attribuzione di un punteggio numerico possa costituire adempimento
dell'onere (rectius, dell'obbligo) della motivazione."
IMPEDIMENTO ALL'ACCESSO AL GRATUITO PATROCINIO PRESSO IL TAR PER LE VITTIME DI UN CONCORSO TRUCCATO
La Commissione di Lecce, presso il Tar, ha rilevato una mancanza di fumus, con un improprio e sommario giudizio di merito senza contraddittorio e su elementi chiarissimi ed incontestabili, riconosciuti meritevoli dalla giurisprudenza.
La Commissione di Lecce, composta da magistrati del TAR, ha deciso il diniego, inibendo il proseguo presso l'ufficio del ricorso principale, dall'esito scontato.
Lo hanno comunicato dopo un mese, nel pieno delle ferie e a 15 giorni dalla decadenza del ricorso principale al TAR, impedendogli, di fatto, anche la proposizione del ricorso in forma ordinaria.
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CRITERI DI VALUTAZIONE |
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VIOLAZIONE DEI CRITERI. NULLITA' OGGETTIVE: COMPONENTE MANCANTE (PROFESSORE UNIVERSITARIO) E TEMPO INSUFFICIENTE (180 MINUTI PER APRIRE 60 BUSTE E LEGGERE 30 COMPITI DI ALMENO 4 PAGINE, OLTRE CHE PER CONSULTARSI E ESTENDERE IL GIUDIZIO) |
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DOMANDA LEGITTIMA DEL 8 LUGLIO 2009 |
DINIEGO ILLEGITTIMO DEL 7 AGOSTO 2009 |
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DATA DI RICEZIONE |
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