
LIBERO MERCATO ?!?
ISVAP SOTTO ACCUSA
RICORSO CONTRO LA LESIONE DELLA CONCORRENZA
L’Associazione Contro Tutte le Mafie, ha presentato un ricorso al Ministro dello Sviluppo Economico, Bersani, contro l’ISVAP, per la violazione della Concorrenza, del Mercato e dello spirito riformatore della nuova normativa in campo assicurativo, in cui si prevede il plurimandato e la divulgazione della conoscenza delle tariffe più convenienti. Il ricorso in allegato segue quello già presentato all’ANTITRUST.
Il Regolamento ISVAP n.5 del 16 ottobre 2006, infatti, impedisce il plurimandato assicurativo ed ogni altra forma di divulgazione delle tariffe, impedendo di fatto la conoscenza dell’equiparazione delle tariffe RCA per valutarne la loro convenienza.
Presidente Dr Antonio Giangrande
http://www.nicolita.it/Detail.asp?Id=10249
AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
RICORSO CONTRO IL REGOLAMENTO ISVAP N. 5 DEL 16 OTTOBRE 2006
All’attenzione del Presidente e dei dirigenti delle direzioni interessate
Il Dr Antonio Giangrande, Presidente dell’Associazione Contro Tutte le Mafie, con sede in Avetrana, alla via Piave, 127, tel. 099.9708396 – 328.9163996. Associazione di promozione sociale – ONLUS, iscritta presso la Prefettura di Taranto nell’elenco delle associazioni antiusura ed antiracket, inserita nel Comitato Provinciale di Solidarietà per le vittime dell’usura e del racket, partecipante al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.
PREMESSO CHE
Il D.Lgs 209/2005 ha disposto l’iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi di tutti coloro che svolgono, quale attività principale e non sussidiaria ad altre, la professione di agente o subagente assicurativo.
Le ultime norme di riforma, per agevolare la concorrenza ed il mercato a tutela degli operatori e degli utenti, prevedono la possibilità del plurimandato per gli agenti assicurativi, e per effetto, estesa per i subagenti.
SI RICORRE
Contro il regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006 nella parte in cui prevede l’obbligatorietà dell’iscrizione in una sola delle sezioni. In questo caso, l’agente di una compagnia non può essere sub agente di altra compagnia.
Contro il regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006 nella parte in cui prevede l’incompatibilità lavorativa, che inibisce l’iscrizione a coloro i quali svolgono l’attività professionale assicurativa come secondo lavoro.
Contro il regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006 nella parte in cui impone il divieto di remunerazione per i meri segnalatori o promoters e i meri fattorini, impedendo la collaborazione occasionale e l’incentivazione alla divulgazione delle tariffe più convenienti.
Contro il regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006 nella parte in cui impone l’iscrizione dei subagenti secondo la volontà degli agenti.
Contro tutte le compagnie di assicurazione, le quali obbligano gli agenti ed, ancor più, i subagenti, sotto minaccia di mancata iscrizione, ad essere esclusivisti del loro marchio, impedendo così, di fatto, la facoltà del plurimandato e della promozione delle tariffe più convenienti.
Con il presente ricorso, per i motivi su elencati, si chiede l’intervento del Presidente dell’Autorità adita, affinché adotti i provvedimenti più idonei e di cui, si prega, se ne possa avere conoscenza.
Distinti saluti.
Avetrana lì 08/01/2007
Dr Antonio Giangrande
Da: "PRESIDENTE ASSOCIAZIONE CONTRO TUTTE LE MAFIE" <presidente@associazionecontrotuttelemafie.org>
A: <antitrust@agcm.it>
Cc: <antonio.catricala@agcm.it>; <luigi.giorentino@agcm.it>; <fabio.cintioli@agcm.it>; <alberto.nahmijas@agcm.it>; <francesca.ferri@agcm.it>; <giuseppe.galasso@agcm.it>
Oggetto: RICORSO CONTRO IL REGOLAMENTO ISVAP N. 5 DEL 16 OTTOBRE 2006
Data: lunedì 8 gennaio 2007 20.30
RINCARI RCA INGIUSTIFICATI E INADEMPIENZE RISARCITORIE
RICORSO CONTRO I RINCARI RCA E I SINISTRI TRUFFA
E’ indecente che, spesso, il costo della RCA sia superiore al valore del veicolo assicurato! Lo segnala nel suo ricorso alle autorità di governo e alle istituzioni competenti l'avvocato Antonio Giangrande ,coordinatore politico e addetto stampa area Taranto orientale di Italia dei Valori-Lista Di Pietro Le Compagnie assicurative indicano le spese legali come causa di maggiori esborsi risarcitori.
Se ciò è vero, perché non definiscono le richieste di risarcimento nei tempi stabiliti dall’art.3, L.39/77, che prevede delle sanzioni alla violazione dei termini indicati? Basta pagare per tempo e l’Avvocato non ha necessità di intervenire, ingolfando di cause il sistema giudiziario. Le compagnie, proprio per il vizioso sistema giudiziario con i suoi tempi biblici, speculano sui tempi, proiettando il risarcimento a lungo termine e aumentando le classi di merito per sinistri non pagati, ma riservati.
Intanto il cittadino, non saprà mai se la compagnia inadempiente, già segnalata, è stata punita, perché l’ISVAP, su richiesta di riscontri da parte del danneggiato a tutela dei suoi interessi, tace, celandosi dietro il segreto d’ufficio, in violazione degli artt.22,24, comma2,d, L.241/90 e art.27, comma3, L.675/96.
Inoltre, i Giudici, investiti dalle cause civili, difficilmente condannano le compagnie per lite temeraria, per aver resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
Le Compagnie assicurative indicano i sinistri truffa come causa di maggiori esborsi risarcitori.
Se ciò è vero, perché non smascherano i truffatori? Basta verificare la veridicità delle dinamiche indicate, le testimonianze prodotte, la vetustà dei danni. Questo non succede, perché metterebbero in dubbio la credibilità di alcuni Avvocati, quale parte avversa, minando la reciproca indulgenza.
Alle Compagnie è nota l’esistenza di polizze false e polizze truffa, emesse in base a dichiarazioni false e reticenti, e nulla fanno per attuare un concreto controllo presso le agenzie.
Le Compagnie assicurative ritengono antieconomiche le polizze RCA.
Se la RCA è antieconomica per le compagnie, perché solo alcune di loro prevedono alla scadenza, senza disdetta, la cessazione automatica del contratto, lasciando liberi i loro clienti?
In conclusione. Se il rincaro ingiustificato RCA è dovuto ad aggravio di costi riconducibili a colpe delle Compagnie, ciò è civilmente illecito ed è da contrastare. La libera concorrenza non è lesa dove non c’è.
Se il rincaro ingiustificato e generale RCA è dovuto a dolo delle compagnie, ciò è penalmente illegale. Reato da perseguire, senza impunità ed immunità. E’ un concorso in truffa contro l’utente assicurato, contraente coatto obbligato per legge.
Intanto il cittadino, in presenza di fatti notori, nel disinteresse generale, protesta inascoltato, emula e disimpara la legalità. Si fermi questa deriva di illegalità e abusi, vantaggiosa per pochi e dannosa per molti.
http://www.vb33.it/notizie/1919ti20020914.htm
ONORE AL GIUDICE DI PACE E ALL'AVVOCATO PROMOTORE: OPERATORI ILLUMINATI
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE CONDANNATA PER LITE TEMERARIA
Le associazioni che rispondono evasive alle richieste di risarcimento dei danni. I liquidatori introvabili capaci di trasformare incidenti stradali in interminabili odissee burocratiche. Hanno trovato pane giudiziario per i loro denti. È un giudice di pace di Sestri ponente a toccare il tempo alle assicurazioni. Si chiama Roberto Garibbo e ha condannato una compagnia a pagare una somma anche per «l’inerzia e l’inadempienza» nel risarcimento dei danni. Un banale incidente, destinato a diventare un esempio per decine e decine di automobilisti. «Le cause pendenti sono circa 1.500», rivela l’avvocato Massimo Bianchi, nella doppia veste di difensore nella causa pilota di Sestri e presidente dell’Associazione genovese dei legali specializzati in incidenti stradali.
Chi non si è mai trovato di fronte alla lentezza di un’assicurazione nel rimborso dei danni subiti dalla propria auto? Non serve aver fatto chissà quale incidente. Basta aver dovuto riparare un’ammaccatura, causata da un qualunque maldestro utente della strada, per essersi resi conto di quanto sia difficile ottenere un risarcimento. Da oggi in poi, le assicurazioni che temporeggiano troppo dovranno pagare per la loro inerzia. Il giudice di pace di Sestri Ponente Roberto Garibbo lo ha stabilito con una sentenza, piccola negli importi e nella portata dell’incidente come sono piccole le cause trattate negli uffici dei giudici di pace, ma «grande per gli effetti che potrebbe avere sui danneggiati riguardo alla consapevolezza dei propri diritti», commenta l’avvocato Bianchi.
L’incidente in questione era avvenuto il 26 luglio dell’anno scorso in via Chiaravagna a Sestri. Una automobilista era stata tamponata da un motociclista. Un errore di manovra, banale, ma sufficiente a causare un danno di oltre milletrecento euro. Nessun ferito. Nessuna contestazione. Succede, raramente, sulle strade. Chi ha torto si scusa, chi ha ragione non esagera nel rivendicarla e nel sottolinearla, accanendosi su chi ha commesso lo sbaglio. Non si chiamava constatazione amichevole, il modulo che una volta firmato dalle due parti permetteva di andare in assicurazione sicuri di ottenere il giusto risarcimento? Amichevolmente l’automobilista e il motociclista di via Chiaravagna si accordano e passano in agenzia. Avrebbe dovuto concludersi tutto in poche settimane. Sono trascorsi i giorni, i mesi e alla fine, il proprietario della macchina danneggiata ha dovuto ricorrere alle vie legali. Da qualche anno, dopo l’introduzione del nuovo codice delle assicurazioni, esiste il risarcimento diretto: «Non è più la compagnia del responsabile del sinistro a risarcire, ma la propria compagnia – spiega l’avvocato Bianchi – che poi si rivarrà su quella della controparte». Il codice va oltre e fissa tempi certi e stretti: trenta giorni di tempo e dice che la compagnia «nell’adempimento degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede deve consentire al danneggiato la piena realizzazione del diritto al risarcimento».
Obblighi contrattuali che, se violati, configurano un inadempimento. Ed è quello che è stato fatto valere e riconosciuto nel processo di fronte al giudice di pace. L’assicurazione è stata condannata a risarcire il danno (come avrebbe dovuto entro i 30 giorni) e altri 200 euro, per la «sua inerzia e inadempienza», immotivata «perché non era stato provato in alcun modo che l’incidente era avvenuto con una dinamica e responsabilità diverse da quelle controfirmate dai due protagonisti», e «aggravata dal fatto di non essersi costituita in giudizio».
«Non è una questione secondaria – avverte l’avvocato Bianchi – incidenti di questo tipo rappresentano il 90% dei sinistri stradali e capita molto spesso di trovarsi di fronte all’inerzia della propria compagnia di assicurazione. Comportamento che un giudice ora ha sanzionato. È la prima volta in Italia. Il risarcimento è un fallimento. Avrebbe dovuto produrre una riduzione del costo delle polizze, che invece sono aumentate in media del 4%; dei tempi di attesa, che invece sono sempre troppo lunghi; e della litigiosità, che invece è salita».
SINISTRI TRUFFA
Ogni cento incidenti vengono riscontrati tre tentativi di frode ai danni delle assicurazioni. La media nazionale nel 2005 (ultimo anno disponibile) è stata nel del 2,8%, ma il fenomeno è molto più frequente soprattutto al sud dove la media italiana si triplica arrivando all'8,3%, con il caso limite di Napoli (16,8%).
I dati raccolti dall'Isvap sono contenuti nella relazione annuale dell'Ania 2006/2007, che riscontra invece comportamenti molto più virtuosi al Nord.
L'incidenza del numero di sinistri con frode accertata sul totale di quelli denunciati e' stata infatti nel 2005 pari allo 0,97%.
All'interno di quest'area la Liguria è la regione con la più elevata incidenza del numero di sinistri con frode (2,32%). La percentuale di truffe è nettamente superiore nel Mezzogiorno: in media l'8,31% dei sinistri sono connessi con comportamenti fraudolenti oppure, spiega l'Ania, hanno subito una forte speculazione sul valore del danno.
Nella sola Campania tale incidenza supera il 13%; ed è proprio questa regione che registra anche la più elevata frequenza sinistri a livello nazionale (11,74% contro l'8,39% della media nazionale.
Del resto anche secondo i dati provinciali, Napoli è sia la città con la più alta frequenza di sinistri (14,01%) che quella con la più alta incidenza di fenomeno fraudolenti (16,8%). Anche in Puglia si registrano percentuali sopra la media nazionale, pur se in misura più contenuta: la frequenza sinistri è del 9,57% e si ha una notevole presenza dei fenomeni fraudolenti (oltre 7 sinistri su 100).
Tra le regioni del Centro è il Lazio ad avere la frequenza sinistri più elevata (9,88%), seconda solo a quella della Campania. Tuttavia, i dati dell'Isvap non registrano nella regione un'elevata incidenza delle frodi (2 sinistri su 100). La regione più virtuosa e' la Valle d'Aosta, con appena lo 0,15% di incidenti con tentativo di truffa. Ecco una tabella che riassume regione per regione l'incidenza delle truffe sul totale dei sinistri verificatisi nel 2005.
http://motori.quotidiano.net/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=1717
Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-04166
presentata da FELICE BELISARIO
martedì 26 giugno 2007 nella seduta n. 177 BELISARIO e RAITI. -
Al Ministro dello sviluppo economico - Per sapere - premesso che:
nel numero del 2 febbraio 2007 del settimanale a diffusione nazionale «DIARIO» è apparsa un'inchiesta a firma del giornalista, Mario Portanova con la quale venivano segnalate una serie di possibili alterazioni dei dati relativi ai sinistri all'interno dei centri di liquidazione danni delle maggiori compagnie assicurative italiane che, come è noto, negli ultimi anni si sono consorziate per la gestione in comune dei servizi di liquidazione (fra questi Fondiaria - Sai - Milano, Generali - Assitalia-Fata, Ras-Allianz-Bernese, Unipolaurora-Navale, eccetera), mantenendo sostanzialmente scorporate le singole imprese per la raccolta dei premi e la fornitura dei prodotti e servizi assicurativi;
in particolare, un'intervista ad un ex ispettore sinistri, che aveva già denunciato tali prassi alla Procura di Lecce, evidenziava come attraverso «semplici trucchetti» venivano alterati alcuni dati «grazie ai quali i premi delle polizze continuano ad aumentare, i bilanci delle compagnie vengono alterati...»: fra questi l'apertura fittizia di sinistri allo scopo di aumentarne la frequenza;
esige il dato più inquietante che emergeva è che
se «queste stesse manipolazioni fossero state eseguite a livello di tutti gli
ispettorati dei maggiori gruppi assicurativi... il risultato sarebbe stato un
aumento vertiginoso dei sinistri. Vale a dire un danno agli assicurati, poiché
il solo scopo del trucco era il mantenimento di elevati livelli tariffari. Tanto
nessuno può controllare queste procedure, se non le stesse compagnie...»;
queste circostanze sarebbero confermate anche da altri addetti agli ispettorati
sinistri di altre compagnie del territorio nazionale;
in virtù dei sistemi informatici utilizzati
all'interno degli ispettorati di gruppo avverrebbe uno scambio dei dati
sensibili di assicurati e danneggiati delle compagnie consorziate, senza alcun
riguardo per il diritto alla privacy;
tale scambio di dati relativi al numero dei sinistri, e ai pagamenti, se gli
stessi fossero conosciuti da tutte le compagnie all'interno dello stesso gruppo,
potrebbe comportare una violazione della normativa antitrust o un aggiramento
della normativa stessa;
l'eventuale alterazione dei dati statistici all'interno degli ispettorati sinistri e le eventuali anomalie indicate nella citata inchiesta possono comportare un'alterazione del leale svolgimento dei mercati assicurativi e quindi possono essere in grado di aumentare le tariffe relative ai premi di assicurazione;
allo stato, ai sensi del decreto legislativo n. 209 del 2005 (Codice delle Assicurazioni), il nostro ordinamento affiderebbe il controllo e la vigilanza sulle compagnie e sui gruppi di assicurazioni, all'organismo di vigilanza ISVAP -:
se non intenda chiarire, anche attraverso eventuali iniziative legislative, se la normativa sui poteri di vigilanza dell'ISVAP, permetta il controllo diretto e la vigilanza sui dati relativi alla gestione interna e tecnica dei servizi di liquidazione sinistri delle Compagnie assicurative e di quelli di gruppo, e quindi l'esercizio dei poteri prescrittivi e repressivi conseguenti, o relega l'ISVAP ad un ruolo di mero organo accertatore dei dati e delle statistiche fornite dalle compagnie e dai gruppi assicurativi, specie in tema di numero di sinistri, pagamenti e costi;
quali siano i dati di cui il ministero dispone, anche ai sensi dell'articolo 136 del citato codice delle assicurazioni, in merito alle vicende esposte.
(4-04166)