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L’associazione, per le finalità statutarie e in applicazione degli articoli citati, raccoglie e cataloga per tema e per territorio notizie di interesse sociale, culturale e storico, citandone le fonti. In base al materiale raccolto e catalogato predispone attività temporanea finalizzata esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale presso terzi di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione artistica, come il libro “L’Italia del trucco, l’Italia che siamo”.

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Art. 1. Principi generali.

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Art. 12. Tutela del diritto di cronaca nei procedimenti penali.

1. Al trattamento dei dati relativi a procedimenti penali non si applica il limite previsto dall'art. 24 della legge n. 675/1996.

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Art. 13. Ambito di applicazione, sanzioni disciplinari.

1. Le presenti norme si applicano ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti e a chiunque altro, anche occasionalmente, eserciti attività pubblicistica.

(1) Così modificato dall'art. 4, comma 9 della legge 4 marzo 2009, n. 15